Studio Legale Diritto Commerciale Roma
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Gennaio 10, 2017Allagamenti alle abitazioni e danni risarcibili dal Comune
L’allagamento del magazzino e il deperimento della merce custodita a seguito di una forte pioggia costringono il Comune a risarcire il danno.
Il tutto, precisa la Cassazione con la sentenza n. 20653-2016, perché a seguito di apposita CTU disposta nella fase di merito era emerso un malfunzionamento della rete fognaria.
Unico motivo per cui si era verificato l’allagamento e il conseguente danno delle merci conservate negli scantinati di un negozio ubicato sulla via.
Il verdetto della Corte d’appello
Nei precedenti gradi di giudizio la vicenda aveva avuto diverse chiavi di lettura fino ad arrivare alla sentenza della Corte d’appello di Napoli. Secondo quest’ultima, poiché i locali non erano completamente a norma il conduttore nonché titolare della merce, doveva considerarsi corresponsabile del danno e quindi concorrente nel risarcimento del danno. In particolare secondo i giudici partenopei – ferma restando la responsabilità del Comune per non aver dotato la strada di un idoneo impianto fognario così come accertato e dimostrato da apposita consulenza tecnica – anche il titolare dell’azienda era responsabile in presenza di una rampa di accesso irregolare che avrebbe agevolato la velocità di scorrimento e penetrazione dell’acqua nel locale.
Sulla base di queste considerazioni i giudici di merito, in considerazione di quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 2055 del codice civile si erano pronunciati sulla responsabilità pari al 50% per ciascuno.
Contro la decisione ha proposto ricorso il Comune eccependo come non si dovesse ravvisare una propria responsabilità visto che si sarebbe trattato di un evento eccezionale con precipitazioni straordinarie tali da integrare un evento straordinario.
Tuttavia, è scritto nella decisione della Cassazione, come quest’ultima tesi non possa trovare accoglimento perché proposta solo in fase di legittimità e non presentata invece nella fase di merito.
E comunque spiega la Corte anche in presenza di forti precipitazioni, la rete fognaria avrebbe dovuto garantire il regolare deflusso delle acque piovane così da evitare danni a cose e persone.
Il punto della Cassazione
I Supremi giudici si sono spinti oltre e hanno rilevato come la responsabilità dovesse essere ascritta interamente al Comune oltre che per la mancata manutenzione delle fognature anche per una questione meramente procedurale. Nelle sentenze di merito, infatti, era stata dichiarato responsabile il conduttore dell’immobile dove per l’appunto esercitava l’attività con apposito deposito della merce, e la sentenza di merito era giunta alla condanna del conduttore e non del locatore e anche proprietario dell’immobile.
Le irregolarità infatti qualora pure fossero state accertate erano state eseguite dal proprietario e non certamente del conduttore unico soggetto a comparire nelle fasi di merito. Quest’ultimo in sostanza era stato lasciato fuori dalla vicenda giudiziaria e quindi l’azione di regresso nei suoi confronti – in presenza di una sentenza passata in giudicato – non poteva certamente essere esercitata in quanto questi era stato lasciato fuori dal giudizio e a sentenza non più impugnabile non si sarebbe potuto difendere (sul principio dell’inapplicabilità del giudicato nel giudizio di regresso si veda anche la sentenza della Cassazione n. 19492/07).
Azione di regresso quindi nei confronti di chi non era mai comparso in giudizio? Negativa la risposta della Corte che, in presenza anche di una pesante irregolarità procedurale (individuata solo in fase di legittimità), ha finito per decretare la responsabilità solo del Comune.