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Discovery più ampia sulle intercettazioni da parte della difesa.
La Corte di cassazione con la sentenza 33046/2018 della sesta sezione penale , ha riconosciuto alla parte il diritto di accesso ai file audio su cui sono registrate le conversazioni intercettate, alla base dell’appello del Pm contro l’ordinanza del Gip che aveva respinto la richiesta di arresto di una persona sospettata di appartenenza a un’associazione criminale finalizzata al traffico di stupefacenti.
La Corte ha deciso così di assicurare il pieno svolgimento del contraddittorio, in una situazione in cui la difesa che pure, astrattamente, ha interesse a contrastare la richiesta della pubblica accusa, non ha tuttavia i mezzi per provocare in maniera diretta il controllo del giudice su alcuni profili, avendo ottenuto dal Gip una decisione favorevole.
Il tribunale della libertà, investito dell’appello del Pm, mette in evidenza la pronuncia, assume poteri anche nel merito, essendo deputato alla verifica dell’esistenza di tutti i presupposti che possono giustificare l’emissione della misura cautelare. Il tribunale allora deve riesaminare dal principio tutta la vicenda cautelare e non limitarsi al suo riesame sulla base degli argomenti fatti valere dal pubblico ministero.
In questo contesto allora, nella lettura della Corte di cassazione, la difesa deve potere intervenire su tutti i profili cautelari, riconducendo a razionalità un sistema che in caso contrario non permetterebbe una totale revisione critica del provvedimento preventivo.
L’imputato in questo modo, attraverso un contraddittorio pieno e anticipato, può contrastare nel merito le posizioni dell’accusa, indipendentemente dal fatto che sia stata proprio l’accusa a impugnare la decisione del Gip e una misura cautelare non sia mai stata applicata.
In alternativa, la difesa potrebbe proporre, anche mentre è pendente il ricorso per Cassazione, un’istanza di revoca per contestare l’esistenza sin dall’inizio dei presupposti per l’adozione della misura cautelare, chiedendo in quella sede di potere avere accesso ai file audio.
È chiaro, però, puntualizza la sentenza, che il dritto all’acquisizione della copia delle intercettazioni può riguardare solo la parte messa a fondamento della richiesta di emissione della misura di detenzione preventiva e non per esempio intercettazioni che riguardano invece altre persone.