Avvocato del lavoro Roma
Settembre 20, 2023L’ orario di lavoro del contratto subordinato si presume full time
Novembre 8, 2023Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 8356 del 15/09/2023, ha evidenziato che il procedimento di verifica dell’anomalia di un’ offerta nell’ ambito di una gara pubblica di appalto, non ha carattere sanzionatorio e non è finalizzato a individuare specifiche e singole inesattezze dell’offerta economica, dovendo invece accertare se essa sia complessivamente attendibile ed affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell’appalto. Il potere tecnico-discrezionale riservato alla PA in tale ambito è insindacabile in sede giurisdizionale, salvo che nelle ipotesi di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza dell’operato della Commissione di gara che rendano palese l’inattendibilità complessiva dell’offerta.
Da questo punto di vista, il giudice amministrativo può sindacare le valutazioni dell’Amministrazione sotto il profilo della logicità, ragionevolezza ed adeguatezza dell’istruttoria, senza poter comunque procedere ad alcuna autonoma verifica della congruità dell’offerta e delle singole voci, in quanto rappresenterebbe un’inammissibile invasione della sfera propria della Pubblica amministrazione.
Per quanto riguarda l’offerta e la verifica della presunta anomalia, i giudici hanno appunto richiamato taluni consolidati principi affermati in materia dalla giurisprudenza secondo cui:
- il procedimento di verifica dell’anomalia non ha carattere sanzionatorio e non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell’offerta economica, mirando piuttosto ad accertare se in concreto l’offerta, nel suo complesso, sia attendibile ed affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell’appalto: esso mira, infatti, a valutare la complessiva adeguatezza dell’offerta rispetto al fine da raggiungere; nelle gare pubbliche il giudizio di verifica dell’anomalia dell’offerta ha natura globale e sintetica, costituendo espressione di un tipico potere tecnico-discrezionale, riservato alla Pubblica Amministrazione, che è insindacabile in sede giurisdizionale, salvo che nelle ipotesi di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza dell’operato della Commissione di gara che rendano palese l’inattendibilità complessiva dell’offerta;
- il giudice amministrativo può sindacare le valutazioni dell’Amministrazione sotto il profilo della logicità, ragionevolezza ed adeguatezza dell’istruttoria, senza poter tuttavia procedere ad alcuna autonoma verifica della congruità dell’offerta e delle singole voci, ciò rappresentando un’inammissibile invasione della sfera propria della PA;
- nell’ambito del contraddittorio che va assicurato nel sub-procedimento, a fronte dell’immodificabilità dell’offerta economica nel suo complesso, sono tuttavia modificabili le relative giustificazioni, e in particolare sono consentite giustificazioni sopravvenute e compensazioni tra sottostime e sovrastime, purché l’offerta risulti nel suo complesso affidabile al momento dell’aggiudicazione e a tale momento dia garanzia di una seria esecuzione del contratto;
- le singole voci di costo possono essere modificate per sopravvenienze di fatto o normative che comportino una riduzione dei costi o per originari comprovati errori di calcolo o per altre plausibili ragioni;
- in sede di verifica di anomalia dell’offerta i valori indicati nelle relative Tabelle ministeriali sono utilizzabili dalla stazione appaltante come indici valutativi dell’adeguatezza economica dell’offerta privi di inderogabile vincolatività. Da ciò ne deriva che non può essere dichiarato il carattere anomalo di un’offerta per il solo fatto che il costo del lavoro sia stato indicato secondo valori in ipotesi inferiori rispetto a quelli risultanti dalle tabelle ministeriali. Sono infatti consentiti scostamenti dalle voci di costo e spetta alla stazione appaltante valutare se si tratti di scostamenti talmente significativi e, comunque, del tutto ingiustificati, da poter compromettere la complessiva affidabilità dell’offerta e indurre ad un giudizio di anomalia della stessa;
- le tabelle ministeriali non sono dati inderogabili, ma sono un parametro di riferimento dal quale è possibile discostarsi, in sede di verifica, sulla scorta di una dimostrazione puntuale e rigorosa in ordine alle ragioni che giustificano lo scostamento;
- un pur esiguo margine positivo impedisce di considerare antieconomica e dunque anomala l’offerta; eventuali scostamenti tra i dati reali e quelli previsionali possono essere infatti coperti con il margine di utile previsto, tenendo conto che anche un utile modesto può comportare un vantaggio significativo per l’impresa derivante dall’esecuzione di un appalto pubblico.