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Novembre 7, 2019Consiglio di Stato: è necessario il bando di gara e la procedura selettiva per attribuzione di concessioni marittime
Gennaio 3, 2020Pendenza del giudizio di divorzio – Divieto del bis in idem – Esclusione – Limiti
La sentenza di divorzio, definitiva o non definitiva, operando ex nunc, non comporta la cessazione della materia del contendere nel giudizio di separazione personale che sia iniziato anteriormente e sia tuttora in corso, ove esista l’interesse di una delle parti all’operatività della pronuncia di separazione e dei conseguenti provvedimenti patrimoniali. La domanda di modifica delle condizioni della separazione deve ritenersi, in pendenza del giudizio di divorzio, preclusa dal divieto del ne bis in idem, va quindi intesa nel senso che la preclusione opera nel solo caso in cui si richiedano entrambi gli assegni (di mantenimento e divorzile in favore del coniuge) per lo stesso periodo. Al di fuori di questa ipotesi non è invocabile il divieto di bis in idem.
• Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 23 ottobre 2019, n. 27205
Assegno mantenimento – Spettanza fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio – Domanda di adeguamento
Proprio perché l’assegno di mantenimento in favore di uno dei coniugi in regime di separazione è dovuto fino al passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia il divorzio, si deve sempre ritenere ammissibile la domanda di adeguamento dell’assegno di separazione nel corso del giudizio di divorzio, anche se il coniuge che tale adeguamento richiede non si oppone alla pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e richieda, contestualmente, la corresponsione dell’assegno di divorzio ai sensi dell’articolo 5 della legge 898/1970 e sempre che non si richieda, per lo stesso periodo, la concessione di entrambi gli assegni.
• Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 22 luglio 2011, n. 16127
Famiglia – Matrimonio – Separazione personale dei coniugi – Ricorso per la modifica dell’assegno in pendenza di giudizio del divorzio – Ammissibilità – Esclusione – Fondamento.
In tema di assegno di mantenimento, deve ritenersi ammissibile, stante l’opportunità del “simultaneus processus” innanzi allo stesso giudice per la definizione delle questioni patrimoniali connesse, la proposizione della domanda di adeguamento dell’assegno di separazione nel corso del giudizio di divorzio, poichè questo è dovuto fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce detto giudizio; con la conseguenza che può convertirsi il contributo al mantenimento del coniuge separato in assegno provvisorio ai sensi dell’art. 4 della legge 1 dicembre 1970, n. 898 e con l’ulteriore conseguenza che, in pendenza del giudizio di divorzio, deve ritenersi preclusa dal divieto del “ne bis in idem” la medesima richiesta proposta in sede di modifica dei patti della separazione.
• Corte di Cassazione, sezione I, Sentenza 10 dicembre 2008, n. 28990
Separazione – Assegno di mantenimento – Cosa giudicata civile – Interpretazione del giudicato – Sentenza non definitiva – Impugnazione
Poiché` l’assegno di mantenimento in favore di uno dei coniugi in regime di separazione è dovuto fino al passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia il divorzio, deve sempre ritenersi ammissibile – proprio per l’opportunità del “simultaneus processus” innanzi allo stesso giudice per la definizione delle questioni patrimoniali indubbiamente connesse – la domanda di adeguamento dell’assegno di separazione nel corso del giudizio di divorzio, anche se il coniuge che tale adeguamento richiede non si opponga alla pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e richieda, contestualmente, la corresponsione dell’assegno di divorzio ai sensi dell’art. 5 legge n. 898 del 1970 e sempre che non si richieda, per lo stesso periodo, la concessione di entrambi gli assegni.
• Corte di Cassazione, sezione I, Sentenza 24 agosto 1994 n. 7488