Studio Legale Firenze
Ottobre 25, 2015Il Contributo unificato per spese di giustizia
Dicembre 3, 2015La Corte Europea dei diritti dell’uomo (CEDU)
La Corte Europea dei diritti dell’uomo :
ultima spiaggia per la tutela dei diritti ingiustamente lesi
La Convenzione Europea dei diritti umani (CEDU) tutela il diritto alla vita, il diritto alla libertà ed alla sicurezza, il diritto ad un equo processo, il diritto al rispetto della vita privata e familiare, la libertà di pensiero, la libertà di coscienza, religione, espressione, riunione, associazione, il diritto di sposarsi, il divieto di discriminazione, il divieto di abuso dei diritti. I diritti riconosciuti e tutelati dalla CEDU, in forza della loro indiscussa ”valenza”, essendo tutti proiezioni della del concetto di “personalità”, godono di una tutela rafforzata: questo significa che se gli stessi vengono violati da uno degli Stati sottoscriventi la CEDU, è possibile per il cittadino leso fare ricorso alla Corte di Strasburgo oltre, eventualmente un risarcimento dei patrimoniali e non patrimoniali subiti dal ricorrente.
L’art. 34 della CEDU statuisce, infatti, che ricorsi individuali alla Corte di Giustizia possono essere presentati da ogni persona fisica, organizzazione non governativa o gruppi di privati che ritengano di essere vittima di una violazione da parte dello Stato di uno dei diritti riconosciuti dalla Convenzione o dai suoi protocolli.
Importante evidenziare due elementi che si pongono come fondamentali per il cittadino che, tramite il suo avvocato, intenda presentare un ricorso alla Corte di Strasburgo,
in base all’art.35 della CEDU, è ammesso il ricorso alla Corte Europea solo dopo che siano state esaurite le forme di ricorso nazionali e, comunque, entro e non oltre sei mesi dal giorno della decisione definitiva assunta dall’autorità nazionale.
Fin dal primo grado del giudizio, ma anche nei successivi, è necessario che l’avvocato indichi al giudice nazionale le presunte violazioni dei diritti fondamentali tutelati dalla CEDU, individuando esattamente gli articoli della Convenzione che si ritengono violati con eventuali annesse citazioni giurisprudenziali.
In tale contesto, alcuni operatori del diritto riferendosi ai giudizi della Corte Europea dei diritti umani, hanno parlato di “giudice di quarta istanza”. A parere della scrivente, non è corretta tale impostazione: non siamo dinanzi ad un giudice di quarta istanza, bensì dinanzi ad una fonte del diritto. Non si deve, infatti, trascurare la circostanza che le decisioni della Corte di Giustizia Europea insieme alla CEDU costituiscono” fonti del diritto dell’Unione Europea ed in quanto tali devono essere rispettate da tutti gli stati membri, ivi compresa l’Italia .
In particolare, il nostro paese ha costituzionalizzato all’art. 117 il principio della “primazia del diritto dell’Unione Europea sul diritto Nazionale”: di qui l’obbligo, per il nostro legislatore di dare esecuzione ed applicazione a tutto quanto statuito dall’Unione Europea (direttive regolamenti, decisioni, sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione Europea). Un caso particolarmente interessante deciso dalla Corte dell’Unione Europea è quello dello scorso 26 giugno 2014, nel giudizio Menneson c/Francia.
In tale occasione la Corte ha riconosciuto la violazione dell’art. 8 della Convenzione- diritto al rispetto della vita privata e familiare- nel caso di rifiuto da parte delle autorità nazionali di riconoscere valore legale alla relazione tra un padre e i suoi figli biologici nati all’estero facendo ricorso a surrogazione di maternità (affitto di utero). Tale violazione discende dalla mancata registrazione da parte dello stato francese degli atti di nascita nel registro di stato civile, dei suddetti ”figli biologici” sulla base della nullità di qualunque contratto di maternità surrogata che, in base al codice civile francese (art. 16-7;16-9), è nullo proprio per contrarietà all’ordine pubblico. Ebbene, la Corte Europea ha ritenuto che:
lo Stato francese con la “mancata registrazione dei figli biologici” abbia leso la vita familiare della coppia che ha fatto ricorso alla surrogazione di maternità: quest’ultima, infatti, è stata influenzata molto negativamente dal mancato riconoscimento dello status di genitori ( si pensi a tutte le difficoltà che gli stessi hanno dovuto affrontare ogniqualvolta l’accesso ad un diritto o servizio fosse subordinato alla prova del rapporto di parentela)
Lo Stato francese abbia leso il diritto dei minori nati da madre surrogata al rispetto della vita privata, diritto che include il primario interesse a definire la propria identità come essere umano, compreso il proprio “status di figlio/a” di una coppia di genitori. Questo breve cenno alla sentenza della Corte Europea, consente di rilevare che non si deve temere di percorrere strade “nuove” per ottenere la tutela dei propri diritti: la Corte Europea ci insegna che la strada per raggiungere tale fine, può essere lunga e ricca di ostacoli, ma alla fine soddisfacente in relazione al principio guida di qualunque azione ossia il principio dell’effettività della tutela giurisdizionale.