Casistiche di revoca dell’amministratore di condominio
Febbraio 10, 2021Avvocato contratti Roma
Marzo 15, 2021Recita così una sentenza della Cassazione destinata a segnare la svolta, quasi epocale, nell’eterno conflitto tra ex coniugi circa le questioni riguardanti l’aspetto meramente economico dei “postumi matrimoniali”.
Se “a distanza di tempo dalla separazione l’ex coniuge, ancora giovane e in ottima salute, si rifiuta di cercare un lavoro” non ha diritto ad alcuna forma di sostentamento da parte del partner con il quale ha contratto matrimonio in tempi pregressi.
I giudici di legittimità, si sono espressi in merito alle vicende di una coppia divorziata del Torinese. La donna si sarebbe rifiutata di cercare un impiego dopo il divorzio nonostante godesse di ottima salute e non fosse in alcun modo impossibilitata allo svolgimento di una qualsivoglia mansione.
Secondo la Corte della Suprema Corte se “l’ex moglie mostra un atteggiamento rinunciatario“, vale a dire poco incline alla ricerca di un impiego, l’ex marito “non è tenuto a versare l’assegno di mantenimento“.
L’ex coniuge deve “aver dimostrato di essersi impegnata nella ricerca di un’occupazione“. In caso contrario, l’ assegno di mantenimento non puo essere corrisposto. Nel caso specifico, oggetto della sentenza numero 2653/2021, il marito , si sarebbe rifiutato di continuare ad elargire denaro alla ex moglie che, ormai da anni, avrebbe smesso di cercare un impiego.
La donna, dal suo canto, avrebbe sostenuto di essere ormai “fuori mercato” non avendo mai lavorato durante gli anni del matrimonio. Ma, per la Cassazione, “non esistono impedimenti” alla ricerca di un impiego. “Ha soli 46 anni , quindi non è di età particolarmente avanzata”. A convincere i giudici circa l’annullamento dell’assegno, anche l’evidenza innegabile che la donna avrebbe da tempo una nuova relazione stabile, tenuta nascosta e che lei alla fine aveva ammesso giustificandola però come una “relazione amicale”.
Già con l’ordinanza 22604/2020, la Suprema Corte si era espressa sulla dibattutissima questione. Gli ermellini avevano riconosciuto all’ex marito il diritto di non dover più corrispondere l’assegno divorzile all’ex moglie, avendo quest’ultima intrapreso una relazione stabile e continuativa con altro partner.
La Corte di Cassazione aveva ritenuto altresì che , avendo l’ex moglie dato avvio ad una “nuova relazione sentimentale”, con i requisiti della “stabilità e della continuità”, l’ex marito non è più tenuto a versare l’assegno divorzile. Una pronuncia giurisprudenziale innovativa che ha fatto da apripista alla recente sentenza del 11 febbraio 2021.