Assegno di mantenimento e modifica delle condizioni economiche: recenti sentenze in materia di diritto di famiglia
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Febbraio 4, 2020La pubblica amministrazione che vuole procedere al rilascio di una nuova concessione di un bene demaniale marittimo con finalità turistico-ricreative è tenuta sempre e comunque a indire una procedura di evidenza pubblica osservando i principi euro-unitari di par condicio, imparzialità e trasparenza, non essendo legittimo il ricorso alle proroghe automatiche in favore degli operatori uscenti.
Anche la disposizione contenuta nell’articolo 1, comma 683, della legge 145/18 (legge di bilancio per il 2019), che ha esteso al 2033 l’efficacia delle proroghe delle concessioni in essere, non è osservante dei Principi comunitari fissati con la sentenza del 14 luglio 2016 dalla Corte di Giustizia europea, che aveva già cassato la precedente normativa italiana ritenuta in contrasto con l’ordinamento della Ue.
Ne consegue l’obbligo, oltre che per il giudice, anche per il dirigente della Pa di disapplicare la norma nazionale confliggente con quella sovraordinata comunitaria, e di conseguenza l’obbligo di indire sempre la gara per assegnare le concessioni in scadenza.
Diversamente il provvedimento di proroga sarà affetto da un vizio di illegittimità che, qualora acclarato dal giudice, comporterà l’annullamento (e non la nullità) del provvedimento da parte del giudice amministrativo.
Il principio, dalla portata rilevantissima per gli enti locali perché sconfessa la recente normativa italiana, viene dalla sentenza n. 7874/2019 del Consiglio di Stato del 18 novembre 2019, che ribadisce gli esatti rapporti di forza fra il diritto euro-unionale e quello nazionale, a esso subordinato alla luce della sentenza n. 170/84 (caso Granital) della Corte Costituizionale.
La sentenza, logicamente, fà clamore in quanto segue temporalmente l’espressa previsione normativa contenuta nella legge di bilancio 2019 che aveva, in dispregio dei chiari pronunciamenti della Corte di Giustizia, consentito agli enti locali di disporre la proroga delle concessioni demaniali marittime senza la necessità di assegnarle previo esperimento di procedure concorsuali.
I punti fermi della sentenza
- Il ricorso alle proroghe automatiche consentito dal legislatore italiano per le concessioni demaniali marittime contrasta con la normativa comunitaria che dunque continua a prevalere. Infatti, i principi generali dell’ordinamento comunitario di par condicio, tutela della concorrenza e non discriminazione ostano a una normativa nazionale contrastante e piuttosto impongono l’espletamento di una gara finalizzata a ricercare una gestione privata del bene che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione del bene demaniale e persegua più efficacemente l’interesse pubblico anche sotto il profilo economico;
- In virtù del sovraordinamento della norma comunitaria su quella nazionale, non solo il giudice, in sede processuale, ma anche il dirigente e funzionario pubblico, in fase procedimentale, hanno l’obbligo di disapplicare la norma interna anche se successiva e non conforme rispetto a quella comunitaria.