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Marzo 15, 2021Giurisprudenza in materia di risoluzione del contratto di compravendita di un immobile
Maggio 13, 2021A distanza di un solo giorno dalla pronuncia del Tar Toscana n. 363/2021, che ha integralmente annullato il provvedimento con il quale un comune aveva dato attuazione all’estensione quindicennale della durata delle concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative, interviene nuovamente sulla questione anche il Consiglio di Stato.
Con sentenza n. 2002 del 9 marzo 2021, Palazzo Spada ha ribadito la necessità di rispettare le disposizioni e i principi di derivazione europea: seppure con un provvedimento emesso nel “particolare” giudizio di ottemperanza, ovvero in quel giudizio diretto unicamente a obbligare la pubblica amministrazione a dare esecuzione a una sentenza passata in giudicato ma rimasta ineseguita, le affermazioni dei giudici del Consiglio di Stato non lasciano alcun margine di dubbio e non ammettono interpretazioni varie.
Anche a fronte di una sentenza passata in giudicato e, quindi, giuridicamente definitiva e intangibile (nella specie Cons. St., sez. VI, 2 luglio 2018, n. 4013), che aveva disposto l’annullamento (per vizio di motivazione) di un diniego di rilascio di concessione demaniale e aveva ordinato ad un’ amministrazione comunale di riesaminare la pratica concernente la relativa istanza di concessione, tenendo presenti alcune prescrizioni indicate dal giudice stesso, è legittimo e, anzi, doveroso il nuovo diniego opposto dal Comune, motivato sul presupposto, da un lato, che «la nuova concessione deve essere rilasciata con procedura ad evidenza pubblica» e dall’altro che «l’eventuale attivazione di una gara è rimessa alla libera discrezionalità dell’amministrazione».
Per quanto interessa la questione dell’estensione della durata delle concessioni, l’orientamento dei giudici amministrativi di ultima istanza risulta netto e fermo:
«La sezione ha già avuto modo di affermare in epoca recentissima (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 16 febbraio 2021 n. 1436) e con riferimento a una vicenda sovrapponibile a quella qui oggetto di ricorso per ottemperanza, che correttamente l’amministrazione, in sede di esecuzione del giudicato, deve tenere conto del quadro normativo nel quale si inserisce la riedizione del potere occasionata dalla necessità di eseguire il giudicato di un giudice (amministrativo), chiarendo nello specifico, proprio con riguardo al diniego di rilascio di una concessione demaniale marittima (per uso turistico ricreativo) nonostante la presenza di un giudicato che aveva annullato un precedente provvedimento di rilascio invitando l’amministrazione a svolgere l’attività istruttoria della quale era carente la precedente procedura, che: il nuovo contesto è connotato dalla presa in considerazione dell’efficacia del quadro giuridico unionale, ricavabile, a sostegno della tesi del comune, dalla nota sentenza della Corte UE del 14 luglio 2016 come quadro giuridico che impone la procedura selettiva, ove il comune decida di esternalizzare la gestione degli arenili a fini turistico-ricreativi per la scarsità della risorsa predetta; non può operare per questa parte, dunque, la retroattività dell’esecuzione del giudicato, la quale va intesa in senso non assoluto, ma ragionevolmente commisurato alle circostanze del caso concreto ed alla natura dell’interesse legittimo coinvolto (nella specie, pretensivo), poiché l’obbligo de quo non incide sui tratti liberi dell’azione amministrativa non coinvolti nello stesso giudicato e, in primo luogo, sui poteri non esercitati e fondati su presupposti fattuali e normativi diversi e successivi rispetto a quest’ultimo (cfr., per tutte, Cons. Stato, Ad. Plen., 9 giugno 2016 n. 11), avendo la sentenza imposto sì la riedizione del potere, ma senza specificarne il quomodo rispetto all’assegnazione con o senza gara; conseguentemente non v’è elusione del giudicato nel caso in cui l’atto di diniego è stato motivato – nella riedizione del potere- con riferimento a quei principi unionali che impongono la gara».
Sulla premessa delle suesposte considerazioni, i giudici amministrativi arrivano a «ribadire dunque che l’ente competente al rilascio della concessione demaniale marittima ad uso turistico ricreativo, in ragione della normativa disciplinante il settore, non può procedere in via diretta al rilascio stesso ma solo all’esito di una selezione tra gli aspiranti concessionari richiamando espressamente, oltre all’arcinota sentenza “Promoimpresa” del 14 luglio 2016, una serie di propri precedenti: Cons. St., Sez. IV, 16 febbraio 2021 n. 1416; Cons. St., Sez. VI, 17 luglio 2020 n. 4610; Cons. St., Sez. VI, 18 novembre 2019 n. 7874; Cons. St., Sez. VI, 6 giugno 2018 n. 3412.