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È questo il senso della sentenza 5988 del 2018 che, tornando sul tema del momento di realizzazione di un intervento, elenca gli elementi di prova che possono aiutare: dichiarazioni sostitutive, rilievi aerofotogrammetrici e contratti.
La demolizione di un’opera abusiva è evitata fornendo all’amministrazione questi elementi: che l’ultimazione dei lavori sia avvenuta entro una certa data, dimostrando che l’opera rientra tra quelle per le quali può essere ottenuta una sanatoria speciale; che si tratta di opere per le quali non era richiesto titolo in ragione al tempo di esecuzione;che l’esecuzione delle opere abusive è avvenuta in epoca antecedente all’apposizione di un vincolo paesaggistico.
In secondo luogo, la prova deve essere fornita dal soggetto interessato a mantenere la conservazione dell’opera abusiva, in quanto non conforme al piano regolatore comunale o a un vincolo paesaggistico. E ciò perché è il privato «l’unico soggetto ad essere nella disponibilità di documenti ed elementi di prova in grado di dimostrare con ragionevole certezza l’epoca di realizzazione del manufatto».
Con questa pronuncia, il Supremo organo di giustizia amministrativa affronta nuovamente il problema di rendere la prova del momento di realizzazione di un’opera, a fronte di una contestazione di abuso edilizio, della quale non si conosce la data di realizzazione, indicando una sorta di decalogo degli elementi da considerarsi idonei e sufficienti.
Questi elementi probatori possono essere così riassunti: i rilievi aerofotogrammetrici, in grado di documentare e ricostruire la situazione di fatto temporalmente esistente in ordine agli ambiti territoriali di interesse, in particolare, i carteggi dell’Istituto geografico militare di epoca anteriore alla «legge ponte», la 761/67, con la quale sorge l’obbligo della licenza edilizia da acquisirsi preventivamente rispetto alle realizzate costruzioni da eseguirsi (anche) al di fuori del perimetro del centro urbano; i documenti contrattuali, se esistenti, inerenti all’acquisto del bene immobile in contestazione; le dichiarazioni sostitutive, che dovranno essere coerenti con una pluralità di altri elementi di fatto, ancorché indiziari, tra loro concordi (Consiglio di Stato 4703/2017).
Diversamente, le dichiarazioni sostitutive sarebbero un mezzo di prova inidoneo ad aggirare i limiti della prova testimoniale, in quanto non hanno di per sé rilevanza giuridica le dichiarazioni che provengono dalle stesse persone interessate o da una persona che non è possibile interrogare nel caso di dubbi sulla sua attendibilità.