Allagamenti alle abitazioni e danni risarcibili dal Comune
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Le carenze organizzative e le inadempienze di verifica da parte dei vertici di rappresentanza e di altri responsabili pro-tempore di un’Amministrazione possono determinare un apporto causale in grado di limitare gli effetti della responsabilità del dipendente che ha cagionato il danno e, quindi, di ridurne il risarcimento.
Questo è il principio fissato dalla sentenza n. 338 della Corte dei conti, sezione per il Lazio del 15 dicembre 2016.
Un Comune aveva ottenuto dalla Regione un finanziamento di euro 50.000,00 per la ristrutturazione del sagrato di una chiesa che veniva realizzato attraverso lavori – affidati con la procedura di cottimo fiduciario ad una ditta – in cui il Dirigente dell’Area Tecnica aveva assunto il ruolo di direttore dei lavori e anche quello di responsabile del procedimento. Dopo aver ricevuto l’acconto dell’80% dell’intero finanziamento, pari a euro 40.000,00, il Dirigente dimenticava di porre in essere alcuni adempimenti (trasmissione dell’accettazione del finanziamento e della rendicontazione e dei documenti dei lavori eseguiti) che determinavano la revoca del finanziamento e, quindi, il recupero dell’acconto da parte di Equitalia Sud per conto della Regione.
La procura erariale, al riguardo, configurava una ipotesi di danno erariale a carico del dirigente in quanto la ristrutturazione del sagrato parrocchiale era rimasta a carico del bilancio comunale.
Il Collegio, tenuto conto che il dirigente avrebbe dovuto far pervenire alla Regione la documentazione richiesta e che per le funzioni rivestite, aveva l’obbligo di servizio di assicurare l’effettuazione degli adempimenti, ivi compreso l’obbligo di sottoporre e acquisire dagli organi competenti del Comune le necessarie firme, rilevava: – il nesso di causalità tra il comportamento omissivo e il pregiudizio economico derivato al Comune; – il requisito di colpa “grave”, che incardina la responsabilità amministrativa per danno erariale da addebitare al convenuto. Il Collegio, tuttavia, ha ritenuto – e questo appare l’aspetto particolarmente significativo della sentenza – che nella fattispecie ricorrevano gli estremi per valutare l’incidenza causale anche del comportamento di altri soggetti cui riferire violazioni dei propri compiti senza, peraltro, escludere il nesso causale e la responsabilità del suddetto convenuto, come dianzi dimostrato.
Ed in effetti veniva accertata la carenza di una adeguata organizzazione amministrativa dell’Ente e una cattiva comunicazione tra le strutture organizzative, che si traduceva in una marcata trascuratezza e inefficienza nella gestione della “cosa pubblica” da parte di altri uffici comunali.
Tutto ciò, pur senza far venire meno la responsabilità amministrativa del dirigente, è stato ritenuto idoneo a limitare, rispetto alla domanda attorea, l’addebito a suo carico del danno erariale, che è stato quantificato in 30.000 euro.