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Luglio 7, 2022Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi Art. 133 C.P. , l’offesa è di particolare scarsa consistenza e il comportamento risulta non abituale.
L’offesa non può essere ritenuta di particolare scarsa consistenza, ai sensi del primo comma, quando l’autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all’età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona.
Diritto penale e casi di non punibilita’ per scarsa consistenza del fatto
L’offesa non può altresì essere ritenuta di particolare scarsa consistenza quando si procede per delitti, puniti con una pena superiore nel massimo a due anni e sei mesi di reclusione, commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, ovvero nei casi di cui agli articoli 336, 337 e 341-bis, quando il reato è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell’esercizio delle proprie funzioni, e nell’ipotesi di cui all’articolo 343.
Il comportamento è abituale nel caso in cui l’autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.
Secondo la Corte di Cassazione, la non punibilità per particolare tenuità del fatto, può scattare anche di fronte a una pluralità di reati unificati nel vincolo della continuazione, a meno che il giudice non ritenga quest’ultima idonea a integrare una o più condizioni previste in modo tassativo dall’articolo 131 bis Cp, per escludere la scarsa gravità dell’offesa o per qualificare il comportamento come abituale.
Il beneficio può tuttavia essere riconosciuto soltanto considerando una serie di indicatori: natura e gravità degli illeciti in continuazione; tipo di beni giuridici protetti; entità delle norme di legge violate; finalità e modalità esecutive delle condotte oltre che motivazioni e conseguenze che ne sono derivate; periodo di tempo e contesto delle violazioni; intensità del dolo e rilevanza dei comportamenti successivi ai fatti. Lo stabiliscono le Sezioni unite penali della Cassazione con la sentenza 18891/22, pubblicata il 12 maggio, che chiude un contrasto di giurisprudenza.
In definitiva, anche un reato continuato può risolversi in un’offesa particolarmente debole ai beni giuridici tutelati e nel contempo non risultare refrattario in modo netto ai comandi della legge, tanto da non rientrare nell’abitualità che preclude il beneficio.
Al di là delle ipotesi escluse espressamente dal raggio d’azione della non punibilità, qualunque reato può essere ritenuto di particolare tenuità se rientra nei parametri fissati dall’articolo 131 bis Cp e il giudice così lo valuta.
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