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Ottobre 13, 2022In base alla legge 130/2022, in caso di doppia sconfitta dell’ agenzia delle Entrate nei precedenti gradi di giudizio, si potranno cancellare le liti in Cassazione fino a 100mila euro, attraverso il pagamento da parte del contribuente del 5% dell’ importo oggetto di contenzioso.
Qualora, invece, l’Agenzia delle Entrate abbia perso in tutto o in parte in uno solo dei gradi di giudizio, la sanatoria sarà rivolta alle liti fino a 50mila euro ma con il pagamento del 20 per cento. Dell’ importo oggetto di contenzioso.
Una chance per i contribuenti che si trovano in conflitto con le cartelle esattoriali del fisco e che, secondo le prime stime calcolate, potrebbe portare al taglio fino al 50% dei contenziosi tributari giacenti presso la Suprema corte: in pratica si tratterebbe di una riduzione di circa 23mila fascicoli che consentirebbe di eliminare uno dei principali rallentamenti attuali nella gestione delle liti fiscali.
Le controversie definibili con questa procedura non verranno automaticamente sospese. Sarà il contribuente attraverso il suo legale, dover presentare un’ apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni previste dall’articolo 5 della legge n. 130/2022.
I requisiti per l’accesso alla definizione agevolata:
- l’ente impositore deve essere l’Agenzia delle entrate;
- il valore della lite non deve essere superiore a 100.000 euro;
- la domanda deve essere presentata da chi ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o da chi vi è
subentrato o ne ha la legittimazione; - il ricorso per cassazione è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore ( 16 settembre
2022), della legge Legge n. 130 del 31 agosto 2022 , purché alla data di presentazione della domanda non
sia intervenuta sentenza definitiva; - la controversia non deve avere per oggetto, anche solo in parte: le risorse proprie tradizionali previste
dall’art. 2, paragrafo 1, lett. a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14.12.2020; l’Iva
riscossa all’importazione; le somme dovute a titolo dir recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’art. 16 del
regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13.7.2015.
La domanda deve essere presentata entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge e cioè entro lunedì 16 gennaio 2023 perché il 14 gennaio è sabato.
Da un’attenta lettura della norma, la controversia non può essere oggetto della definizione:
- in ogni caso se il valore della lite è superiore a 100.000 euro;
- se la lite è di importo superiore a 50.000 euro e il contribuente è stato soccombente avanti la commissione
provinciale e quella regionale.
L’adesione comporta la rinuncia contestuale ad ogni eventuale pretesa di equa riparazione ai sensi della l. 24.3.2001, n. 89. In ogni caso le spese del giudizio estinto sono a carico della parte che le ha anticipate.
Fermo restando l’importo esposto, vanno dedotte le somme versate a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio, ma la definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme versate in misura eccedente alla percentuale del 5% o del 20%.
Ad esempio, se il valore della lite è di 80.000 euro e il contribuente ha vinto in primo e secondo grado l’importo dovuto per la definizione è 4.000 euro.
Se il valore della lite è di 40.000 euro con vittoria in entrambi i gradi di giudizio, l’importo dovuto è di 8.000 euro.
Se il valore della lite è di 80.000 euro e il contribuente ha già pagato 1/3, cioè 26.667 euro, non ancora estinti, la liquidazione della pratica è di 4.000 euro, ma senza che il contribuente possa beneficiare della restituzione dell’eccedenza versata di 22.667 euro.
Le controversie definibili non sono sospese a meno che il contribuente presenti richiesta dichiarando di volersi avvalere della norma agevolativa. In tal caso, il processo è sospeso fino al temine concesso di presentazione dell’istanza di definizione.
Il diniego alla definizione deve essere notificato entro 30 giorni con le modalità previste per gli atti processuali.
L’atto è impugnabile dinanzi alla Corte di cassazione entro 60 giorni. L’impugnazione del diniego vale anche come istanza di trattazione.