Appalti pubblici e revoca dell’aggiudicazione in caso di difficoltà economiche della PA
Ottobre 11, 2020Superbonus 110% esteso anche ad interventi di demolizione e ricostruzione
Dicembre 3, 2020Con la sentenza n. 24294 del 3 novembre 2020, la Cassazione ha stabilito che l’Imu non deve essere versata da chi è in una situazione di separazione di fatto e ha la residenza nell’immobile per il quale richiede le agevolazioni. Non serve dunque una separazione formale.
Ammistrazione finanziaria prima e Commissione tributaria provinciale e regionale poi. avevano escluso la possibilitá di beneficiare dell’esonero Imu a causa di separazione di fatto. Ma la Cassazione si è espressa diversamente.
Innanzitutto, è stato sottolineato che per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, dimora abitualmente con i propri familiari.
Per la giurisprudenza di legittimità, un’unità immobiliare può essere riconosciuta abitazione principale solo se costituisce la dimora abituale non solo del ricorrente, ma anche dei suoi familiari.
Quindi, se il requisito è riscontrabile solo nel ricorrente e non nei familiari, non c’è diritto alla detrazione. Per tale ragione, è necessario distinguere fra il nucleo familiare che si divide solo sulla carta abitando in città diverse e quello che, invece, mette in atto una vera e propria separazione Nel caso in cui si sia di fronte a una vera e propria separazione, si ha diritto all’agevolazione fiscale.
L’agevolazione prima casa è , dunque, applicabile anche al coniuge separato di fatto che ha la residenza nell’immobile coniugale, non rilevando il trasferimento dell’altro coniuge in altra abitazione sita in un diverso Comune.
Nel caso di specie, dopo la crisi coniugale, uno dei coniugi aveva mantenuto la residenza e la dimora nell’abitazione familiare, mentre l’altro coniuge con i figli si erano trasferiti in un immobile sito in altra città e l’ agevolazione spettava al coniuge separato di fatto che aveva mantenuto la residenza nell’immobile coniugale, non rilevando il trasferimento dell’altro coniuge in altra abitazione sita in un diverso Comune.
La Cassazione, dunque, ha considerato sbagliato il giudizio della Commissione tributaria regionale che ha ritenuto tout court esclusa l’agevolazione Imu per il solo fatto che i due coniugi vivessero in due abitazioni diverse, considerato peraltro che il ricorrente risultava residente presso l’immobile in questione e che l’altro coniuge non aveva beneficiato di tale agevolazione (avendo provveduto al pagamento del tributo il proprietario dell’immobile concesso in comodato alla donna).