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Novembre 29, 2022Avvocato diritto civile Roma
Gennaio 28, 2023Il Consiglio di Stato con la recente ordinanza del 07/12/2022, dispone di rimuovere un’ antenna di telefonia posizionata nel comune di Ventimiglia.
Nel caso specifico, il ricorso era stato presentato da Infrastrutture Wireless Italiane (Inwit) s.p.a., avverso una cittadina residente del posto, al fine di ribaltare la precedente pronuncia del competente TAR Liguria.
Il Comune di Ventimiglia, aveva rilasciato il nullaosta paesaggistico a Vodafone per l’installazione di una stazione radio base 5G, composta da una pala di sostegno alta 6 metri con due parabole, del diametro, rispettivamente, di 30 e 60 cm. e annessi locali tecnici. Autorizzazione, successivamente volturata a favore di Inwit e impugnata, con ricorso al T.A.R. Liguria, dalla proprietaria di un’area adiacente a quella interessata dall’impianto. Il Consiglio di Stato ha confermato l’ esito positivo della sentenza TAR in favore della cittadina residente.
Il ricorso è stato ritenuto ammissibile nonostante le eccezioni presentate dai legali della Wind secondo cui la ricorrente non avrebbe avuto un interesse diretto. Secondo i giudici amministrativi, “nel caso di specie, come si ricava dalla documentazione agli atti, in particolare doc. nn. 17, 18 e 19, depositati in primo grado dalla ricorrente, l’antenna per cui è causa si trova nelle immediate vicinanze della sua abitazione ed “è chiaramente percepibile nel suo ingombro dalle finestre della abitazione.
La medesima documentazione, oltre che comprovare l’esistenza del requisito della “vicinitas”, dimostra anche la sussistenza del pregiudizio che l’impianto determina a danno delle visuali panoramiche, con ogni conseguente effetto negativo sul valore dell’immobile. Tanto basta a dimostrare la sussistenza dell’interesse per il ricorrente a
rimuovere l’infrastruttura e l’interesse al ricorso.”
Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato, in quanto l’antenna è stata collocata su un crinale di una collina attraversata da un tunnel autostradale. Un tale l’impianto, non era pertanto autorizzabile, in quanto la normativa impedisce queste installazioni quando si tratta di aree sottoposte a un vincolo di immodificabilità assoluta.
Stando all’articolo 49 del piano di coordinamento paesistico di Regione Liguria, sulla zona interessata vice un divieto assoluto di edificazione, essendo la collina su cui è stata posizionata l’antenna attraversata da un tunnel dell’autostrada.
Conclude il Consiglio di stato, evidenziando che: “Il non censurato articolo 49 ter delle NTA del PTCP prescrive – recita il Consiglio di Stato – che gli interventi ammessi non possono comunque comportare la trasformazione di serre in volumi edilizi né essere localizzati nei punti paesisticamente caratterizzanti e di maggiore visibilità quali i crinali e in particolare nelle aree soprastanti i tunnel autostradali. La disposizione, applicabile a qualunque tipo di opera indipendentemente dal fatto che la stessa possieda o meno consistenza volumetrica, sottopone, infatti, i crinali e le aree soprastanti i tunnel autostradali a un vincolo di immodificabilità assoluta”.