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Maggio 15, 2023È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 marzo il nuovo Codice degli appalti pubblici. Le nuove norme sono previste nel decreto legislativo 36/2023 e dal primo luglio quest’ ultimo sostituirà integralmente il vecchio codice dei contratti pubblici contenuto nel dlgs 50/2016. Il provvedimento è entrato in vigore il 1° aprile ma dispiegherà la sua efficacia a partire dal 1° luglio.
Le novità più importanti sono le seguenti:
Le opere di interesse strategico nazionale o locale
Il Codice rispolvera la legge Obbiettivo con una corsia preferenziale per le infrastrutture che non necessitano di passaggi burocratici intermedi: in questo caso la stazione appaltante trasmette il progetto alle autorità per avviare l’iter della valutazione di impatto ambientale.
Progetti e appalti integrati
Passano da tre a due i livelli di progettazione che perdono il livello “definitivo”, e cioé la fase intermedia. Restano in piedi, quindi il progetto di fattibilità tecnico-economica e il progetto esecutivo. Ritorna vigente, inoltre, l’appalto integrato, con la possibilità di affidare sia la progettazione esecutiva che l’esecuzione dei lavori, sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica di un unico operatore. Questa previsione era stata inizialmente vietata ma poi inserita nel vecchio Codice grazie alla sospensiva sancita dal decreto semplificazione 77/2021.
Affidamento diretto
Viene prevista una soglia per gli affidamenti diretti fino a lavori per 150mila euro. È prevista la procedura negoziata con cinque operatori per lavori da 150mila euro fino a 1 milione di euro; da questa soglia fino al massimo tetto fissato dalla Ue gli operatori diventano 10. Per queste due ultime soglie è prevista anche la gara a discrezione della stazione appaltante e comunque per tutte le fattispecie anche la richiesta di preventivi e le indagini di mercato preliminari.
Piccoli Comuni e affidamento
Maglie più larghe anche per i piccoli Comuni che adesso potranno affidare lavori o acquisire forniture e servizi, purché rientrino entro la soglia massima di 500mila euro. La norma precisa anche che per gli affidamenti al di sopra di quella soglia, l’Anac non rilascia il codice identificativo di gara (Cig) alle stazioni appaltanti non qualificate.
Revisione dei prezzi
Cambiano i criteri di adeguamento dei costi nei contratti: l’alea viene ridotta al 5% e la maggiorazione o la diminuzione degli importi vengono calcolate sull’80% della differenza attraverso indici elaborati dall’Istat pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell’Istituto. Il ministero può prevedere ulteriori indici da utilizzare, previo decreto, in accordo con l’Istat.
Banca dati dei contratti pubblici
L’articolo 22 del testo che assegna all’authority anti-corruzione la tenuta e la gestione della piattaforma digitale che entrerà in funzione, però, dal 1 gennaio 2024. Nella Banca è conservato il fascicolo virtuale dell’operatore economico che riporta, tra l’altro, anche eventuali clausole di esclusione. A decorrere dal mese di gennaio, attraverso specifiche tecniche di interoperabilità individuate dall’Agid, le stazioni appaltanti qualificate dovranno essere in grado di comunicare tutti i propri dati per via telematica, dal 1 luglio 2024 anche tutte le altre. Nel cervellone gestito da Anac dovranno poi essere conservate le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici (e-procurement).
La riqualificazione delle stazioni appaltanti
Per procedure che valgono più di 500.000 euro è necessario la qualificazione in stazione appaltante. Ottengono la qualificazione di diritto le Unioni di comuni, Provincie, Città metropolitane, Comuni capoluogo di provincia e delle Regioni sono iscritte nell’elenco delle stazioni appalti qualificate con riserva. La qualificazione scatta previa domanda di iscrizione a partire dal primo luglio mentre l’iscrizione con riserva termina il 1 luglio 2024 con la verifica dei requisiti sostanziali.
Illecito professionale grave
Viene eliminata la clausola che concedeva alle stazioni appaltanti la facoltà di escludere le imprese sulla base di «ogni altro atto o fatto dai quali si desuma la presenza di indizi gravi, precisi e concordanti che rendano evidente il ricorrere della situazione escludente».
Nuovo ruolo del Rup
Nell’ art. 15 dello Schema definitivo del Codice dei contratti pubblici, viene ridisegnata la portata e la figura del RUP, che diventa un responsabile “di progetto” (o di “intervento”) e non più di “procedimento”: infatti si tratta del responsabile di una serie di “fasi” preordinate alla realizzazione di un “progetto”, o un “intervento pubblico” (fasi per il cui espletamento si potrà prevedere inoltre la nomina di un “responsabile di fase”, a sostegno dell’attività del RUP). Tale opzione, presenta il vantaggio di evitare un’eccessiva concentrazione in capo al RUP di compiti e responsabilità direttamente operative, spesso di difficile gestione nella pratica. In tal caso rimangono in capo al RUP gli obblighi, e le connesse responsabilità di supervisione, coordinamento, indirizzo e controllo, mentre sono ripartiti in capo ai primi i compiti e le responsabilità delle singole fasi a cui sono preposti. Si introduce, quindi, un principio di “responsabilità per fasi”. Infine viene riconfermato il ruolo del RUP come Project Manager nell’Allegato I.2 – Attività del RUP all’articolo 5, il comma 4 recita: “Nelle procedure di affidamento di lavori particolarmente complessi, il RUP possiede, oltre a un’esperienza professionale di almeno cinque anni nell’ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori, una laurea magistrale o specialistica nelle materie oggetto dell’intervento da affidare nonché adeguata competenza quale Project Manager, acquisita anche mediante la frequenza, con profitto, di corsi di formazione in materia di Project Management”