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Luglio 30, 2023Avvocato d’impresa Roma
Agosto 10, 2023Il Consiglio di Stato ha pronunciato l’ importante sentenza 7412/2023, con cui ha confermato l’annullamento, già disposto dai giudici del TAR Emilia-Romagna, della delibera del maggio 2022 con la quale la Regione aveva individuato gli “impianti minimi di compostaggio e digestione anaerobica” da assoggettare al nuovo sistema di tariffazione definito dall’autorità di regolazione ARERA.
Respingendo l’appello della Regione, i giudici del Consiglio di Stato, occorre precisare, non hanno censurato il sistema ARERA in sé, ma la sua applicazione da parte degli uffici tecnici dell’Emilia-Romagna.
Questi ultimi, classificando come ‘minimi’ gli impianti regionali di trattamento della frazione organica, li avevano di fatto sottratti alla libera concorrenza, assoggettandoli a un regime di flussi prestabiliti e tariffe regolate. Una decisione censurata dal TAR perché colpevole di aver introdotto una deroga, non prevista dal meccanismo di ARERA, al regime dell’evidenza pubblica che regola il mercato dei rifiuti differenziati avviati a recupero. I Rifiuti dovrebbero viaggiare liberamente sul territorio nazionale in base alla migliore offerta di gestione e smaltimento, invece, alla luce della delibera dell’Emilia-Romagna, secondo il TAR, sarebbero stati assegnati in maniera “autoritativa” a impianti ben precisi. Una lettura confermata anche dal Consiglio di Stato, secondo cui “la regola che si impone in materia di ‘gestione ed erogazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani’ è quella, improntata alla concorrenza, dell’affidamento mediante gara“.
Il principio di concorrenza nella gestione dei rifiuti
I giudici del tribunale amministrativo di massima, istanza hanno anche chiarito che il principio della “prossimità” agli impianti di recupero, che secondo il Testo Unico Ambientale deve essere privilegiato negli affidamenti, “non comprime la concorrenza” bensì, con “una valenza ‘mitigatrice’”, deve piuttosto permettere di valorizzare “nell’ambito del procedimento di selezione dell’affidatario del servizio svolto mediante gara, quelle offerte che ne garantiscono maggiormente il rispetto”. Il principio di prossimità, chiarisce dunque il Consiglio di Stato, “risulta posto come un criterio preferenziale – un obiettivo ulteriore -, da incentivare ‘anche con strumenti economici’, ma senza che tale ‘obiettivo ulteriore’ trasformi la libera circolazione sul territorio dei rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinati al riciclaggio ed al recupero, ‘sempre ammessa’, al fine di ‘favorire il più possibile il loro recupero’, da regola ad eccezione, ed implichi, in via ulteriore, il sovvertimento delle regole in materia di affidamento degli appalti”.
Per il momento in Emilia-Romagna gli impianti per il recupero dei rifiuti organici dovranno tornare sul mercato.