Esenzione IMU prima casa e separazione di fatto
Novembre 7, 2020Revocazione della sentenza definitiva per errore di fatto
Gennaio 9, 2021Il Superbonus al 110% è una detrazione fiscale senza precedenti, riservata a interventi di efficienza energetica e adeguamento sismico degli edifici.
Il bonus si applica alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, nei seguenti casi:
- interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano
l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo; - interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione;
- interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione. Condizione essenziale per accedere alla detrazione è il passaggio a due classi energetiche superiori, accertato dall’Ape, l’Attestazione di prestazione energetica.
In ambito condominiale, i singoli condòmini possono cedere il credito derivante dalla detrazione all’impresa che esegue i lavori. A sua volta, l’impresa può scegliere se utilizzare il credito per ridurre le tasse o cederlo alle banche e ottenere denaro liquido.
Con la risposta a interpello n. 455 del 7 ottobre 2020, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che le agevolazioni previste dal superbonus 110% possono essere godute anche da chi realizza uno degli interventi contemplati dalla relativa disciplina mediante lavori di demolizione e ricostruzione.
Gli interventi di demolizione e ristrutturazione, tuttavia, per dare accesso al superbonus devono poter
essere inquadrati nella nozione di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d) del Testo unico edilizia (d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380). In tal senso si era già espressa, del resto, la circolare n. 24/E del 2020.
Occorre quindi chiarire che, secondo quanto disposto dal testo unico edilizia (che sul punto è stato modificato dal decreto semplificazioni n. 76/2020, convertito dalla legge n. 120/2020), sono interventi di ristrutturazione edilizia “gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico”.
Con la risposta del 7 ottobre 2020, l’Agenzia delle entrate non si è limitata a precisare che anche gli interventi di demolizione e ricostruzione possono dare diritto al superbonus 110%, ma ha anche chiarito che ciò vale a prescindere dalla condizione che l’immobile ristrutturato sia adibito ad abitazione principale, posto che tale presupposto non è più necessario ai fini del godimento del beneficio introdotto dal decreto rilancio.
L’Agenzia delle entrate ha fornito anche altre importanti precisazioni
Innanzitutto, si è interessata dell’eventualità in cui su uno stesso immobile siano effettuati più interventi ammessi al superbonus.
Si pensi all’ipotesi, oggetto dell’interpello, in cui l’intenzione sia quella di realizzare interventi sia di efficientamento energetico che di riduzione del rischio sismico.
In tal caso, come si evince dalla risposta in analisi, il limite massimo di spesa detraibile va calcolato sommando gli importi previsti per ciascun intervento. A tal fine, però, è indispensabile che le spese riferite a ciascuno di essi siano contabilizzate in maniera separata.
Se su uno stesso immobile sono eseguiti sia interventi di recupero del patrimonio edilizio che interventi antisismici, è invece fissato un limite massimo di spesa, pari a 96mila euro. Del resto, per effetto del rinvio contenuto nell’articolo 16 del decreto legge n. 63/2013 all’articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del TUIR, gli interventi ammessi al sismabonus, non costituendo una nuova categoria di interventi agevolabili, non possono fruire di un autonomo limite di spesa.
Infine, della risposta n. 455/2020 va segnalata la precisazione in forza della quale, con riferimento agli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, il principio che si applica è quello in base al quale l’intervento di categoria superiore assorbe quelli di categoria inferiore che siano collegati o correlati allo stesso.
Così, prendendo come esempio la questione oggetto dell’istanza, il superbonus si applica nel limite complessivo di spesa previsto anche alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie al completamento dell’intervento di demolizione e ricostruzione.