Consiglio di Stato enuncia il corretto Il procedimento per gli sgomberi degli immobili pubblici occupati
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Giugno 1, 2022Secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 21761 del 29 luglio 2021) per il trasferimento immobiliare in sede di separazione e divorzio è sufficiente l’atto giudiziario del Cancelliere che ratifica l’accordo di separazione e di divorzio, quindi senza passare attraverso un atto notarile. In questi casi, infatti, in base a quanto stabilito dalla sentenza, il titolo per la trascrizione ex art. 2657 c.c. è l’accordo inserito nel verbale di udienza.
Una decisione che il Notariato ha ritenuto di non condividere. È stato così sviluppato lo studio n. 198- 2021/C, che ha specificatamente “ad oggetto l’analisi dei problemi legati alla trascrizione del verbale di separazione consensuale omologata e di quello di comparizione personale dei coniugi nel divorzio su domanda congiunta, nel caso in cui tali atti contengano trasferimenti immobiliari fra coniugi e nei confronti dei figli”.
Secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, simili accordi sono validi se inseriti nel verbale d’udienza e in quanto redatti da un ausiliario del giudice, sono destinati a far fede di ciò che in essi è attestato, onde assumono la forma dell’atto pubblico, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2699 c.c. e, di conseguenza, costituiscono titolo idoneo alla trascrizione ex art. 2657 c.c. Sempre secondo le Sezioni Unite, la validità dei detti trasferimenti immobiliari presuppone l’attestazione, da parte del cancelliere, che le parti abbiano prodotto gli atti e rese le dichiarazioni di cui alla l. n. 52 del 1985, art. 29, comma 1-bis e non produce nullità del trasferimento il mancato compimento, da parte dell’ausiliario, dell’ulteriore verifica circa l’intestatario catastale dei beni trasferiti e la sua conformità con le risultanze dei registri immobiliari.
Il trasferimento di un immobile tra coniugi in sede di separazione o divorzio
Va rilevato che, sul punto, secondo parte della dottrina, l’atto del Cancelliere non costituirebbe un atto pubblico, e quindi non sarebbe idoneo, perché per essere trascritto dovrebbe essere un atto pubblico o una scrittura privata autenticata; dall’altro, pur volendo riconoscere che l’atto del Cancelliere sia un atto pubblico, non avrebbe in sé quegli elementi di legalità e di controllo sostanziali che invece sono insiti nell’atto del notaio.
In sostanza, verrebbe di fatto affidato al Cancelliere un ruolo esorbitante la sua funzione, si verificherebbe un aumento esponenziale dei suoi compiti, gli verrebbe attribuito un controllo che non gli compete e tutto ciò al fine di trascrivere l’atto nei Registri Immobiliari”.
Bisogna ricordare che, quando trascrive l’atto nei Pubblici Registri, il notaio ne è garante a livello di sistema e prima di trascrivere l’atto stesso svolge un controllo estremamente rilevante.
Effettua un controllo di carattere urbanistico, catastale, di continuità dei titoli precedenti, fa un esame delle problematiche antiriciclaggio. Tutti questi controlli, che il notaio effettua nell’ambito del normale svolgimento dell’incarico professionale a lui affidato, relativo alla trascrizione dell’atto nei Pubblici Registri Immobiliari, verrebbero meno affidando al Cancelliere la funzione che la sentenza propone.
La sentenza della Cassazione in oggetto, pur conferendo la possibilità ai coniugi di avvalersi del verbale di udienza per trascrivere direttamente, tramite i propri avvocati, il passaggio di proprietà dell’ immobile, non impedisce, comunque, il ricorso al notaio su loro delega, al fine di effettuare tutti i controlli del caso che non possono essere svolti dal cancelliere nel momento della redazione del verbale di accordo in sede di udienza di divorzio.
La medesima pronuncia delle Sezioni Unite del 29 luglio 2021, n. 21761, aggiunge, inoltre, che è di per sé valida la clausola dell’accordo di separazione che contenga l’ impegno di uno dei coniugi, al fine di concorrere al mantenimento del figlio minore, di trasferire, in suo favore, la piena proprietà di un bene immobile, trattandosi di pattuizione che dà vita ad un «contratto atipico», distinto dalle convenzioni matrimoniali ex art. 162 cod. civ. e dalle donazioni, volto a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico, ai sensi dell’art. 1322 cod. civile