Diritto civile: Impugnare una bolletta energetica ritenuta eccessiva
Ottobre 5, 2024Può capitare che attraverso un’ unica azione o un’unica condotta posta in essere con il proprio veicolo, si ricevano plurime sanzioni amministrative (multe), di identico contenuto. Ad esempio, per un guasto o un’ emergenza si potrebbe lasciare l’ auto per sei o sette giorni nello stesso punto di parcheggio a strisce blu, senza pagare il relativo ticket. Cosa fare per evitare di dover pagare plurime multe dello stesso contenuto che possono essere notificate per aver compiuto un solo fatto concreto con la propria auto?
L’art. 198 del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/92 e successive modifiche) stabilisce il principio del cumulo giuridico delle sanzioni amministrative pecuniarie, ove, con una sola azione od omissione, vengano violate diverse disposizioni di legge o vengano effettuate più violazioni della stessa disposizione. La citata norma, stabilisce infatti al primo comma, che: “salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo.” Al secondo comma, si prevedono però delle eccezioni al cumulo giuridico: “ In deroga a quanto disposto nel comma 1, nell’ambito delle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato, il trasgressore ai divieti di accesso e agli altri singoli obblighi e divieti o limitazioni soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione”. Altra eccezione è prevista in modo espresso dall’ art. 158 del codice della strada, il quale esclude il cumulo giuridico in caso di parcheggio in aree con divieto di sosta o di fermata, disponendo che : “Le sanzioni di cui al presente articolo si applicano per ciascun giorno di calendario per il quale si protrae la violazione”. Quindi, nella sostanza, in via generale ed escludendo le tre eccezioni citate ( divieto di sosta e fermata; aree pedonali urbane e zone a traffico limitato) se un utente stradale riceve cinque o otto contravvenzioni di identico contenuto per la medesima azione posta in essere, potrà opporsi al pagamento, presentando un ricorso in autotutela all’ organo amministrativo che le ha emesse oppure ricorrendo al Prefetto o al Giudice di pace competente. Difatti, al massimo potrà essere irrogata all’ utente stradale una sola contravvenzione, aumentata fino al triplo.
Per cui se vengono notificate sei multe di identico contenuto per la stessa condotta realizzata, si potrà richiedere di pagarne sostanzialmente tre (una aumentata fino al triplo).
Nell’istruttoria mirata all’accertamento della condotta del trasgressore l’elemento della temporalità delle azioni (prolungate nel tempo o interrotte) e della pluralità (o meno) dei luoghi, in cui vengono commesse le violazioni, giocheranno un ruolo fondamentale nello stabilire se il trasgressore abbia posto in essere inequivocabilmente più condotte realizzatrici della medesima violazione o una sola condotta. Interessante è il caso dell’ eccezione al cumulo giuridico in caso di plurimi passaggi in ZTL. L’art. 8 bis comma 4 della Legge n. 689/1981 infatti, stabilisce che, in caso di più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative “le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate ai fini della reiterazione quando sono commesse in tempi
ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria”.
Ne consegue che, con specifico riferimento a diversi accessi compiuti nella stessa ZTL in periodi circoscritti e concentrati, se le violazioni sono avvenute in un breve intervallo di tempo (cioè nello stesso giorno) e sul medesimo percorso, esse si considerano come un’unica trasgressione, con la conseguente applicazione di una sola sanzione amministrativa. Di recente, in materia si è pronunciata anche la Corte di Cassazione che con l’ Ordinanza N. 22028 dell’ 11/9/2018, superando un precedente e contrario orientamento giurisprudenziale, ha affermato che “ad ogni accertamento non deve necessariamente corrispondere una contravvenzione, in particolare ove trattasi di condotte poste in essere sulla stessa strada entro un brevissimo lasso temporale, stante il carattere di durata e quindi unitario, delle predette condotte illecite”.
Quindi, la disciplina del cumulo materiale di cui all’art. 198 comma 2 del Codice della Strada non può applicarsi nel caso in cui le violazioni siano commesse “in un brevissimo lasso di tempo e sul medesimo tratto stradale”, essendo in tal caso la condotta unica e tale da integrare una sola violazione, cui va applicata un’unica sanzione. E anche da chiedersi, quanti punti vengono decurtati all’ automobilista che si vede recapitare sei o sette sanzioni per eccesso di velocità nel medesimo tratto stradale?
Qualora vengano accertate contemporaneamente più violazioni, nel procedere al cumulo materiale delle decurtazioni previste per ogni infrazione, la somma dei punti da sottrarre può arrivare al limite massimo oggettivo di 15 punti, purché non si sia commessa una violazione per la quale è prevista la sospensione o la revoca della patente Il Ministero dell’Interno dipartimento di pubblica sicurezza, con la circolare n. 300/A/ 341/14/109/55 del 15/01/2014 ha infatti precisato che se la norma prevede la sanzione accessoria della sospensione della patente come conseguenza alla recidiva della violazione, il cumulo giuridico può essere escluso solo se effettivamente il trasgressore versi in ipotesi di recidiva, ovvero se un conducente commette la stessa infrazione per due volte nel periodo di due anni. Viceversa, se il trasgressore commette la prima violazione, non si applicherà la deroga al cumulo giuridico in quanto non ricorrono i presupposti per l’applicazione della sanzione accessoria. Tale disposizione del codice della strada, estende al settore delle sanzioni amministrative il sistema del cumulo giuridico, tipizzato in sede penale, con la limitazione che tale disciplina non è applicabile nei casi di plurime violazioni commesse con plurime condotte (Cass. Civ. n. 5252/2011; Cass. Civ. n. 24655/2008). Agli illeciti amministrativi non si applica quindi la continuazione, così come disciplinata dall’art. 81 del codice penale.