Cittadinanza Riviezzo
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Aprile 4, 2016Job Act
Legittimità del licenziamento nei nuovi contratti a tutele crescenti.
Nel caso esaminato di Job Act, con la sentenza n. 20540 del 13 ottobre 2015, il licenziamento si fondava sul fatto che il lavoratore era stato scortese con l’amministratore delegato della società, non aveva voluto discutere della sua posizione personale, aveva detto che sarebbe voluto andar via e simili.
Per la Cassazione i fatti erano «espressivi di atteggiamenti semmai contrari alle regole della compostezza e degli usi mondani», ma privi di rilevanza giuridica. A seguire invece le ipotesi estreme di cui s’è appena accennato, i fatti in quanto veri avrebbero fatto cessare ugualmente il rapporto, solo con pagamento di una modesta somma; insomma, violare regole di compostezza o di usi mondani, cioè una formale buona educazione, farebbe perdere il posto se i fatti sono veri.
Più o meno sarebbe la teoria che il licenziamento perché si sta mangiando una caramella è illegittimo ma tuttavia valido, se il fatto è vero, e basterebbe pagare una modesta somma.
Gli estremismi di interpretazione sono sorti in quanto il decreto sulle «tutele crescenti» prevede la reintegrazione soltanto per l’insussistenza dei «fatti materiali», mentre prima mancava la parola «materiali». Questa piccola parola («materiali») ha fatto sorgere equivoci, illazioni, ridicolaggini. Molti hanno distinto con sottili ed intelligenti considerazioni il «fatto materiale» dal «fatto giuridico».
L’unica conclusione, cui si può concordare, è che si sono create molte ed anzi troppe incertezze. La non-illiceità equivale alla «insussistenza»
Ora una risposta in anticipo sul decreto «tutele crescenti» la dà la Cassazione con la sentenza 20540/2015, con poche ma importanti righe (come si diceva all’inizio).
Così è scritto testualmente: «quanto alla tutela reintegratoria, non è plausibile che il legislatore, parlando di “insussistenza del fatto contestato”, abbia voluto negarla nel caso di fatto sussistente ma privo del carattere di illiceità, ossia non suscettibile di alcuna sanzione, restando estranea al caso presente la diversa questione della proporzione tra fatto sussistente e di illiceità modesta, rispetto alla sanzione espulsiva. In altre parole la completa irrilevanza giuridica del fatto equivale alla sua insussistenza materiale e dà perciò luogo alla reintegrazione ai sensi dell’art. 18, quarto comma, St. lav.».
È certamente voluto il riferimento nella sentenza della Cassazione 20540/2015 alla insussistenza «materiale» del fatto, andando oltre il caso specifico perché la causa era per un fatto precedente al decreto sulle «tutele crescenti» (D.Lgs. 23/2015). La conclusione quindi, con le poche righe sopra riportate, è che un fatto materiale se non-illecito è «inesistente».
Alla stessa conclusione giunge la Cassazione, anche se in modo ancor più sfumato, per la non-propozionalità della sanzione rispetto all’infrazione (il caso non è stato esaminato perché inconferente). L’esempio più comune, che s’è fatto, è del licenziamento per ritardo di pochi minuti, che è inadempimento ma normalmente di scarsa o scarsissima importanza e, anche se vero come «fatto materiale», comunque non giustifica un licenziamento: sarebbe equivalente all’insussistenza.
L’irrilevanza giuridica del fatto, per non-illiceità o per scarsa o scarsissima importanza, «equivale alla sua insussistenza materiale», con diritto alla reintegrazione ex art. 18 St. lav. in base sia alla “legge Fornero”, sia al decreto «tutele crescenti» (D.Lgs. 23/2015) cui la Cassazione con la sentenza 20540/2015 ha fatto riferimento, anche senza nominarlo, richiamando il fatto«materiale»; ha lanciato un messaggio pro futuro, perché si lascino perdere le varie e spesso fantasiose ipotesi create dall’infelice uso dalla parola «materiale».
Un’affermazione sostanzialmente identica, anche se in modo ancor più implicito, è fatta con l’altra sentenza dello stesso giorno citata all’inizio (Cass., 13 ottobre 2015, n. 20545).
Questa sentenza, di cui s’è data già notizia per la particolarità del caso (v. Il Quotidiano giuridico del 16 ottobre 2015), riafferma il pricinpio per cui il fatto privo di rilevanza giuridica deve considerarsi «inesistente». In questo modo, come con la più volte citata Cass. n. 20540/2015, si fa capire chiaramente, anche senza dirlo, che alle stesse conclusioni si sarebbe arrivati se fosse stato in vigore il decreto «tutele crescenti» e non la “legge Fornero” applicato nella specie.
Un “messaggio” importante ma che non restituisce una certezza che manca Naturalmente non si può sapere che sviluppo avrà questo primo messaggio della Cassazione, ma certamente è importante ed anzi particolarmente importante per tentare di rimediare al difetto maggiore del decreto «tutele crescenti», che è l’incertezza, l’imprecisione, l’ambiguità.
È un difetto particolarmente grave, considerando che tutto il complesso legislativo denominato Jobs Act (di cui fa parte il decreto «tutele crescenti») aveva ed ha la funzione principale di certezza del diritto e semplificazione.
Il D.Lgs. n. 23/2015 «tutele crescenti», invece, con l’aggiunta infelice di quella parola «materiale», ha reso tutto incerto e ambiguo, al punto di creare, almeno attraverso gli estremismi interpretativi, una pubblicità ingannevole agli imprenditori che stiano tranquilli, assumano, tanto ora si può licenziare facilmente.
Invece è tutto come prima, almeno in base a questo primo messaggio della Cassazione.