Appalti pubblici: la valutazione di anomalia di un`offerta presentata da una impresa partecipante
Ottobre 6, 2023Avvocato Separazioni Roma
Novembre 25, 2023Con l’ordinanza n. 28862 del 18.10.2023, la Cassazione afferma i seguenti principi di diritto:
- pur in presenza di un rapporto di lavoro subordinato full time, il datore di lavoro puo’ provare sospensioni
concordate delle prestazioni lavorative e delle correlative retribuzioni anche per facta concludentia; - una volta raggiunta la prova di tali sospensioni, esse si traducono in clausole tacite integrative del
contratto individuale di lavoro full time; - una volta integrato in tal modo il contratto, eventuali modifiche successive di quelle sospensioni concordate richiedono un nuovo consenso del lavoratore e quindi non possono essere disposte ne’ imposte unilateralmente dal datore di lavoro.
Il lavoratore, dipendente di una discoteca, ricorre giudizialmente al fine di chiedere l’accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno ab origine e la conseguente condanna della società al pagamento delle relative differenze retributive.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, stante un intervenuto accordo sindacale che aveva dato una nuova disciplina ai rapporti di lavoro, stabilendo lo svolgimento della prestazione per un numero minimo di giornate (corrispondenti a quelle di apertura del locale).
La Cassazione rileva, preliminarmente, che il rapporto di lavoro subordinato si presume costituito full time e in tal modo va qualificato sul piano giuridico qualora il part time non risulti da patto con forma scritta. Per la sentenza, pur a fronte di questo principio generale, il datore di lavoro può comunque provare che vi siano state riduzioni concordate di prestazioni lavorative (e quindi di retribuzione).
Secondo i Giudici di legittimità, la prova di dette riduzioni può essere fornita anche per fatti concludenti, laddove vi siano condotte che, da un lato, siano uniformi e con prolungata durata nel tempo e, dall’altro, abbiano un carattere collettivo ossia generalizzato per tutti i dipendenti.