Principali novità della “legge sulle unioni civili ” (2081/2016)
Giugno 1, 2016Avvocato Cassazionista Roma
Luglio 20, 2016La cartella esattoriale recapitata da poste private è valida ?
Novità dalla Corte di Cassazione molti i modi per difendersi dalle cartelle di pagamento, tra vizi di invio e prescrizione, ma una nuova pronuncia va contro i contribuenti.
Gli Italiani che devono aver a che fare con cartelle di pagamento, cartelle esattoriali e così via è molto alto, infatti per 8 italiani su 10 ricevere questi atti è ormai consuetudine. Spesso le cartelle vengono spedite in maniera sbagliata, in questo modo potrebbero avere dei vizi di forma che le rendono nulle.
Quindi è giusto pagare le cartelle esattoriali oppure no?
Questa è una domanda che in molti si fanno; il compito di rispondere a questo quesito spetta ai Tribunali sancire la bontà o meno di un atto e quindi obbligare al pagamento o meno il cittadino.
Poste e agenzie private ?
La Cassazione ha emesso una sentenza importantissima qualche giorno fa. Si tratta della questione relativa alle cartelle recapitate a casa dei cittadini, non da Poste Italiane, ma da agenzie private.
La sentenza 13073/16, depositata lo scorso 23 giugno ha tolto tutti i dubbi normativi per quanto concerne questa tipologia di situazione. La Cassazione ha di fatto respinto il ricorso di un contribuente che contestava una cartella per infrazioni al codice della strada notificate da un’agenzia privata che, secondo il ricorrente, non aveva le autorizzazioni legali per espletare le formalità relative alla notifica.
L’invalidità dell’atto su cui faceva leva il cittadino è stata bocciata dalla Cassazione che ha sancito che Poste Italiane può dare il compito ad una agenzia privata, fermo restando che la responsabilità della notifica resta in capo proprio alle Poste. Quindi è valida la spedizione con raccomandata A/R di una agenzia privata a cui Poste Italiane ha dato incarico di espletare la consegna.
Nullità delle cartelle?
Cade quindi la convinzione che la cartella debba essere per forza di cose notificata dalle Poste Italiane. Ci sono molti casi di quelli che vengono considerati vizi di forma tali da rendere nullo un atto. La notifica infatti deve essere accompagnata dalla cosiddetta relata, cioè la relazione che redige l’ufficiale giudiziario che viene apposta alla fine dell’atto e che certifica le operazioni compiute per la consegna dell’atto ed il nominativo a cui viene recapitato.
L’assenza della relata di notifica, o la sua compilazione errata, provoca la nullità dell’atto. Possono essere impugnati anche gli atti firmati dai dirigenti del Fisco che la Corte Costituzionale ha fatto decadere lo scorso anno, contestandone le modalità di nomina. Decadenza e prescrizione sono cavilli che possono portare ad evitare il pagamento di una cartella.
Di norma, una cartella deve essere recapitata al soggetto debitore, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello a cui si riferisce il debito, altrimenti è da considerarsi nulla. La prescrizione invece è diversa a seconda della tipologia di debito, quindi della tipologia di tassa, tributo o qualsiasi altro balzello dovuto ad un Ente.
Cartelle nulle se inviate a debito già prescritto, cioè se la cartella è notificata dopo molti anni dal mancato pagamento di un tributo. Negli ultimi tempi si utilizza molto il sistema della sospensione, cioè chiedere ad Equitalia di sospendere la riscossione per momentanee difficoltà finanziarie.
In questo caso però è il concessionario che può scegliere o meno di concedere la sospensiva verificando la realtà dello stato di difficoltà del debitore. Soluzione praticabile, ma che non è sicura, è quella di contestare con una semplice comunicazione, la cartella. In questo caso bisogna sperare che Equitalia non risponda entro i classici 220 giorni di tempo che ha per contro-dedurre e pertanto di applicare l’annullamento dell’atto per silenzio assenso.