Consiglio di Stato: è necessario il bando di gara e la procedura selettiva per attribuzione di concessioni marittime
Gennaio 3, 2020News Pubblica Amministrazione
Marzo 4, 2020Forte intervento della Corte Costituzionale a modifica di talune disposizioni del c.d. decreto spazza corrotti.
Non potranno più essere negati permessi premio ai condannati per reati contro la pubblica amministrazione sulla base dell’assenza di collaborazione con la giustizia.
È uno degli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 253 scritta da Niccolo Zanon, depositata il 4 Dicembre 2019. La pronuncia, proverbialmente nota come quella sull’«ergastolo ostativo» estende, lette le motivazioni, il passaggio da assoluta a relativa della presunzione che impediva la concessione dei permessi premio non soltanto ai condannati per reati di mafia.
La dichiarazione di illegittimità costituzionale parziale, investe così tutti i reati inseriti nell’articolo 4 bis dell’Ordinamento penitenziario e, ultimi tra questi, dall’inizio dell’anno quasi tutti i reati contro la pubblica amministrazione. Tra l’altro, la Cassazione ha chiamato, ordinanza 31853/2019, espressamente in causa la Corte costituzionale per pronunciarsi sulla legittimità dell’inserimento dei condannati per reati di peculato nel perimetro dell’articolo 4 bis.
La Corte, con la sentenza di ieri, affronta il tema della rilevanza da dare alla collaborazione. E osserva che, sulla base dei principi di ragionevolezza, di proporzionalità della pena e della sua tendenziale funzione rieducativa, un conto è l’attribuzione di un valore premiale al comportamento di chi, anche dopo la condanna, fornisce una collaborazione utile ed efficace, un altro è la previsione di un trattamento peggiorativo al detenuto che non collabora, considerata persona radicata nel crimine organizzato e perciò socialmente pericolosa.
Se nella fase cautelare, quando si procede per associazione mafiosa, è il carcere l’unica soluzione prevista dall’ordinamento (ma le esigenze cautelari possono essere contraddette da altri elementi), nella fase di esecuzione della pena, assume invece ruolo centrale il trascorrere del tempo, che «può comportare trasformazioni rilevanti, sia della personalità del detenuto, sia del contesto esterno al carcere, ed è questa situazione che induce a riconoscere carattere relativo alla presunzione di pericolosità posta a base del divieto di concessione del permesso premio».
Mentre non è irragionevole presumere che il condannato non collaborante non abbia tagliato i legami con l’organizzazione criminale di originaria appartenenza, lo è invece impedire che quella presunzione sia superata da elementi diversi dalla collaborazione. L’assolutezza della presunzione impedisce al magistrato di sorveglianza di valutare in concreto il percorso carcerario del singolo condannato, in contrasto con la funzione rieducativa della pena, intesa come recupero del reo alla vita sociale.
La valutazione dei cambiamenti dovrà essere effettuata dal magistrato di sorveglianza con estremo rigore, visto che si tratta del reato di affiliazione a un’associazione mafiosa. A corroborarla dovranno essere le relazioni dell’autorità penitenziaria e le informazioni acquisite dal comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza.
La sentenza, infine, spiega con necessità di coerenza interne l’allargamento: «la mancata estensione a tutti i reati previsti dal primo comma dell’articolo 4-bis, ordinamento penitenziario dell’intervento compiuto dalla presente sentenza sui reati di associazione mafiosa e di “contesto mafioso” finirebbe per compromettere la stessa coerenza intrinseca dell’intera disciplina di risulta».