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La separazione tra i requisiti soggettivi e oggettivi deve essere interpretata alla luce dell’esigenza della stazione appaltante di valutare l’idoneità delle proposte.
La lex specialis può legittimamente prevedere l’attribuzione di un punteggio per il possesso di una certificazione dell’impegno etico e sociale del concorrente nello svolgimento dell’attività di impresa.
Lo ha stabilito la sentenza 2214/2019 del Tar Milano, sull’assunto che l’attribuzione di un punteggio premiante ad alcuni aspetti particolarmente qualificanti della gestione aziendale, tra cui il rispetto dei diritti umani, dei diritti dei lavoratori, della sicurezza e salubrità nei posti di lavoro, della filiera di produzione dei lavoratori, dei consumatori, non può ritenersi in contrasto con il divieto di commistione tra requisiti di partecipazione e criteri di valutazione dell’offerta, in quanto l’art. 95, comma 6, lett. a) del Codice appalti consente di utilizzare quali elementi di valutazione dell’offerta tecnica “certificazioni e attestazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, caratteristiche sociali, ambientali, contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell’opera o del prodotto, caratteristiche innovative, commercializzazione e relative condizioni, comporta che l’attribuzione di un punteggio a tali elementi.
La separazione tra i requisiti soggettivi del concorrente e quelli oggettivi dell’offerta deve essere interpretata alla luce dell’esigenza della stazione appaltante di valutare l’idoneità delle proposte dei concorrenti a soddisfare le proprie specifiche esigenze. Le caratteristiche dei servizi, delle prestazioni, della realizzazione di opere, infatti, per quanto si possano considerare oggettivamente dipendono in certa misura dalla capacità e qualità dell’offerente, e le stazioni appaltanti, nell’esercizio della propria discrezionalità possono decidere di privilegiare determinate modalità di realizzazione o di esecuzione o la promozione di specifiche qualità o valori etico- sociali o ambientali (tutela dei lavoratori e delle popolazioni interessate, non discriminazione, compatibilità e sostenibilità ambientale della filiera produttiva e distributiva dei prodotti che costituiscono l’oggetto dell’appalto ecc).
Di conseguenza non può ritenersi irragionevole, e quindi illegittima, l’attribuzione di punteggio a profili di carattere soggettivo che consentano di apprezzare meglio il contenuto e l’affidabilità dell’offerta o di valorizzare caratteristiche dell’offerta ritenute particolarmente meritevoli, a condizione che si tratti di “aspetti, quali quelli indicati dal Codice, che incidono in maniera diretta sulla qualità della prestazione”. Proprio in ragione di tali esigenze di valutazione complessiva delle caratteristiche dell’offerta il nuovo impianto del codice degli appalti ha “definitivamente superata la rigida separazione tra requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che aveva caratterizzato a lungo la materia della contrattualistica pubblica” (Cfr Anac, Linee guida n. 2, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Offerta economicamente più vantaggiosa”).
In questo contesto il divieto di commistione tra requisiti soggettivi di partecipazione e requisiti oggettivi di valutazione delle offerte deve essere applicato secondo criteri di proporzionalità, ragionevolezza e adeguatezza, non potendo negarsi alle stazioni appaltanti la possibilità di premiare le caratteristiche organizzative dell’impresa sotto il profilo ambientale, etico, sociale, prevedendo nel bando di gara anche elementi di valutazione dell’offerta tecnica di tipo soggettivo, concernenti la specifica attitudine del concorrente o determinate caratteristiche soggettive direttamente riguardanti l’oggetto del contratto. A condizione che i criteri in questione non siano preponderanti nella determinazione complessiva del punteggio tecnico.
In ogni caso, in ossequio ai principi di ragionevolezza, adeguatezza e tutela della concorrenza, in sede di valutazione dell’offerta può essere attribuito punteggio solo alla parte eccedente la soglia richiesta per la partecipazione alla gara, “purché ciò non si traduca in un escamotage per introdurre criteri dimensionali”.