Irregolarità edilizie: ordine di demolizione e sanzioni alternative
Giugno 8, 2021Avvocato Appalti Roma
Luglio 21, 2021Nel caso ci sia mancato o ritardato stipendio, il datore di lavoro potrebbe rischiare di incorrere in pesanti sanzioni: nel caso in cui non versi lo stipendio entro il mese successivo, il motivo è semplice : il dipendente può procedere con una diffida, con una conciliazione presso la Direzione del Lavoro o con un decreto ingiuntivo.
Bisogna fare attenziona anche a una cosa molto importante, se gli omessi contributi INPS superano i 10.000 euro annui, il datore di lavoro incorre anche in una sanzione penale.
Di norma, il pagamento della retribuzione avviene ogni mese, ma si possono concordare tempi diversi, purché si rispetti il termine ultimo entro cui va versata la busta paga stabilito dal contratto collettivo nazionale (CCNL) di riferimento. Oltre tale data, il datore di lavoro è automaticamente in mora ed è tenuto a versare gli interessi.
Da sottolineare che tale termine deve essere inteso come la data in cui il dipendente avrà disponibilità della somma sul proprio conto e non a quella in cui l’azienda dispone il versamento.
Nella maggior parte di casi i CCNL prevedono il pagamento entro il giorno 10 del mese successivo a quello lavorato, ma non esiste una regola valida per tutti i contratti collettivi nazionali di categoria. In assenza di CCNL si deve far riferimento agli accordi aziendali. Se in nessuna di tali fonti è stabilita la data di pagamento dello stipendio, questo va accreditato entro l’ ultimo giorno del mese lavorato.
Se lo stipendio viene pagato in ritardo il dipendente può decidere di inviare al datore di lavoro una raccomandata A/R o PEC con un sollecito di pagamento di tipo bonario o anche una lettera di diffida a firma dell’avvocato con preavviso di azioni legali.
Il dipendente potrebbe anche intraprendere la strada del cosiddetto “tentativo di conciliazione monocratico”, volto a sollecitare un’ispezione all’azienda, semplicemente rivolgendosi alla Direzione del Lavoro e presentando esposto all’ispettore. Questo si occuperà poi di coinvolgere l’azienda e di definire la morosità con un incontro tra le parti.
Un’altra possibilità è che il dipendente proceda con una richiesta di conciliazione in presenza dei sindacati dei lavoratori e dell’azienda, il verbale finale del tentativo di conciliazione rappresenta un titolo esecutivo ma non comporta sanzioni per l’azienda.
Ben più importante, invece, è l’eventuale azione da parte del dipendente attraverso la procedura per decreto ingiuntivo in tribunale, azione che può essere attivata attraverso l’assistenza di un avvocato, presentando il contratto di lavoro e dando prova scritta degli omessi pagamenti. L’ingiunzione di pagare il dipendente, viene emessa dal giudice sulla base della prova scritta del credito, senza convocare la controparte e viene notificata all’azienda entro i 60 giorni successivi. Il datore di lavoro ha poi 40 giorni per fare opposizione oppure pagare (anche interessi e rivalutazione monetaria). Se non intraprende nessuna delle due azioni si procede al pignoramento dei crediti che vanta il dipendente sui conto correnti aziendali.
Nel caso in cui la busta paga venga consegnata in ritardo o nel caso in cui questa non venga proprio consegnata, o ancora nei casi in cui i dati in essa contenuti siano inesatti o omessi, sono previste sanzioni amministrative a carico del datore di lavoro da 150 a 900 euro.
Nel caso in cui i ritardi nei pagamenti o le altre violazioni si protraggano per più mensilità, in sede di ordinanza-ingiunzione potrà essere applicata dal giudice anche una sanzione aumentata sino al triplo. Se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori o a un periodo superiore a 6 mesi la sanzione va da 600 euro a 3.600 euro e se si riferisce a più di 10 lavoratori o a un periodo superiore a 12 mesi, la sanzione sale a 1.200-7.200 euro.