Materie giuridiche trattate
Luglio 20, 2015Cambio destinazione d’uso immobili
Luglio 21, 2015Il Decreto del 3 agosto 2009 sulla sicurezza stradale, ha avuto ad oggetto una più puntuale disciplina dei Sistemi di Autovelox.
I punti centrali di tale decreto riguardano:
1) Le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità sulla rete stradale, che possono essere segnalate attraverso “ segnali stradali di indicazione, temporanei o permanenti”; oppure “con segnali stradali luminosi a messaggio variabile”; o ancora “con dispositivi di segnalazione luminosi installati su veicoli”.
2) I segnali stradali di indicazione degli autovelox, devono essere realizzati con un pannello rettangolare, di dimensioni e colore di fondo, adeguati al tipo di strada sul quale saranno installati, ossia: verdi sulle autostrade e blu sulle strade extraurbane.
Sul pannello deve essere riportata l’iscrizione “controllo elettronico della velocità” oppure “rilevamento elettronico della velocità”, eventualmente integrata con il simbolo la denominazione dell’organo di polizia stradale che attua il controllo.
Secondo la Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 11131 del 2009) l’apparecchio di rilevazione deve essere segnalato agli automobilisti con adeguato anticipo e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento almeno 400 metri dalla postazione di controllo.
Vi potrebbero essere i presupposti della truffa qualora gli automobilisti siano ingannati dall’assenza di preventiva segnalazione di rilevamento elettronico della velocità, secondo le previsioni del Ministero dell’Interno, e gli autovelox non siano ben visibili o siano addirittura nascosti.
3) La taratura
Spesso la giurisprudenza si è occupata del tema della taratura dei misuratori di velocità.
La Corte costituzionale, con la sentenza 113 del 2015 , ha ribaltando un risalente ma consolidato indirizzo della Corte di Cassazione ed ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 45, comma 6, del Nuovo codice della strada (Dlgs n. 285/1992), “nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura”.