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Dicembre 10, 2024È in vigore dal 31 dicembre 2024 il Correttivo al Codice dei contratti pubblici – decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 recante “Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”, pubblicato sul Supplemento ordinario n. 45 alla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024. Il correttivo al nuovo codice degli appalti contiene una robusta valorizzazione delle micro, piccole e medie imprese (MPMI).
Tra le novità più significative volte a favorire la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese nelle procedure di affidamenti pubblici, il MIT segnala le misure in materia di subappalto, contratti riservati, suddivisione in lotti, accordo di collaborazione.
Nuovo aggiornamento del Codice Appalti
Viene previsto che i contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al venti per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese (gli operatori economici possono tuttavia indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni subappaltabili alle piccole e medie imprese per ragioni legate all’oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento). A tale previsione si può derogare solo nei casi in cui la stazione appaltante accerti l’impossibilità di applicazione di tali soglie, da motivare nella delibera a contrarre. Inoltre, è stata prevista l’obbligatorietà dell’inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto, ciò anche al fine di tutelare, in particolar modo, le micro, piccole e medie imprese che risultano maggiormente coinvolte dai subaffidamenti. Sono state introdotte delle novità in materia di contratti “riservati”, prevendo la possibilità per le stazioni appaltanti di “riservare” la partecipazione agli affidamenti o l’esecuzione di taluni contratti, al di sotto delle soglie europee, alle piccole-medie imprese.
Introdotta la possibilità di aggiudicare “lotti quantitativi” anche in assenza del requisito di “autonomia funzionale” del lotto stesso che, di fatto, limitava l’utilizzo di tale modalità di affidamento. Ciò, al fine di dare concreta attuazione alla ratio dell’istituzione della suddivisione in lotti che è volta a garantire una maggiore partecipazione alle procedure di gara delle MPMI.
Novità rilevanti riguardano anche i consorzi stabili, che ora possono avvalersi dei requisiti maturati dalle singole consorziate, anche non esecutrici, per partecipare alle gare.
E’ adottata una disciplina di carattere generale all’istituto dell’accordo di collaborazione. Si tratta di un accordo plurilaterale che non integra il contratto di appalto o di sub-appalto, ma viene utilizzato per regolare le interrelazioni tra i vari rapporti tra i soggetti che operano nell’esecuzione.
In particolare, tale accordo viene stipulato dall’appaltatore con tutte le parti coinvolte in modo significativo nell’esecuzione del contratto (in primo luogo, subappaltatori e subcontraenti, ma anche fornitori rilevanti), e con il coinvolgimento eventuale anche delle pubbliche amministrazioni che partecipano alla fase approvativa dell’opera, nel caso di appalti di lavori.
La nuova figura dell’accordo di collaborazione (art. 82-bis e nuovo schema – Allegato II.6-bis), da prevedere già in fase di gara, consente, mediante la definizione di meccanismi di esame contestuale degli interessi pubblici e privati coinvolti, di prevenire e ridurre i rischi e risolvere le controversie che possono insorgere nell’esecuzione dell’accordo. In materia di accordo di collaborazione, è previsto espressamente che tra gli obiettivi collaterali dell’accordo, volti al conseguimento di premialità, possa essere ricompresa la promozione della partecipazione ai subappalti o sub-contratti delle piccole e medie imprese con sede operativa nell’ambito territoriale di riferimento delle prestazioni.
Le stazioni appaltanti o gli enti concedenti devono pubblicare i documenti di gara iniziali entro 3 mesi dalla data di approvazione del progetto. In base al correttivo al codice appalti, il RUP può prorogare con atto motivato i termini del comma 1 primo periodo (pubblicazione documenti di gara) per un massimo di un mese ed i termini del secondo periodo del comma 1 e del comma 2 (tempi di gara) per un massimo di 3 mesi. Nuova disciplina sulla revisione prezzi (art. 60 e nuovo Allegato II.2bis): negli appalti di lavori la revisione opera nel caso di variazioni superiori al 3% del valore complessivo e nella misura del 90% della parte eccedente; negli appalti di servizi e forniture opera invece nel caso di variazioni superiori al 5% e nella misura dell’80% della parte eccedente. Il correttivo al codice appalti, rende più immediata la distinzione tra la finanza di progetto su iniziativa privata e quella su iniziativa dell’ente concedente. Tuttavia, appare notevolmente aumentata la complessità della procedura, soprattutto nella fase di valutazione delle proposte da parte degli Enti concedenti. Tra le principali novità si evidenzia:
- l’introduzione di un progetto di fattibilità a contenuto ridotto per la finanza di progetto (All. I.7, art. 6 bis), al fine di alleggerire gli importanti oneri iniziali della proposta e rendere più agevole avanzare idee progettuali;
- la previsione, in caso di iniziativa privata, di una manifestazione preliminare di interesse, con la quale gli “aspiranti” promotori possono richiedere all’ente concedente informazioni e dati necessari per la predisposizione della proposta;
- la previsione di una fase preliminare di valutazione comparativa tra la proposta del promotore e quelle pervenute da altri operatori.
All’art. 31 del Correttivo 2025 è prevista una modifica importante all’articolo 99 sulla “Verifica del possesso dei requisiti”. In un documento del luglio 2024, l’ANAC ha evidenziato le criticità del Codice Appalti, sottolineando l’importanza di prevedere l’applicazione del silenzioassenso nelle procedure di verifica dei requisiti di partecipazione.