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Luglio 22, 2020Crisi economica da Covid-19 e rinegoziazione dei contratti di affitto
Settembre 12, 2020Da settembre si può fare domanda per il bonus pubblicità, che per quest’anno è pari al 50% dell’intero investimento 2020 (e non solo sulla parte incrementale rispetto all’anno precedente), come agevolazione e incentivo legato all’emergenza Coronavirus. Una diversa modulazione che incentiva più orizzontalmente il mercato.
La novità per le imprese che investono in pubblicità sui mezzi di informazione è stata inizialmente disposta dall’articolo 98 del dl 18/2020 (Cura Italia) modificando l’articolo 57-bis del decreto-legge 50/2017, e introducendo la novità limitatamente all’anno in corso.
La norma sul bonus pubblicità è stata poi ulteriormente modificata dal’articolo 186 del Decreto Rilancio, che ha innalzato il bonus al 50% del valore degli investimenti effettuati togliendo il vincolo della quota incrementale, anzi: possono fruire del bonus anche le aziende che nell’anno precedente non avevano effettuato investimenti pubblicitari. Normalmente, invece, il bonus pubblicità è al 75% e solo sulla parte incrementale dell’investimento rispetto all’anno precedente, sulla stessa tipologia di mezzo d’informazione.
La domanda di accesso al nuovo beneficio si presenta dal I° al 30 settembre, con le modalità previste negli anni scorsi, a cominciare dalla comunicazione telematica con tutti gli elementi indicati nell’articolo 5 del dpcm 90/2018: una sorta di “prenotazione” del bonus.
Le comunicazioni trasmesse nel periodo compreso tra il I° e il 31 marzo (termini ordinari previsti dalla norma) restano comunque valide. Si apre infatti una seconda finestra a settembre per le comunicazioni relative al bonus pubblicità 2020 utilizzando le nuove regole.
E’ possibile anche presentare una nuova domanda sempre a settembre, se si sono ampliati gli investimenti e si vuole usufruire delle condizioni agevolate.
La procedura prevede di norma un secondo step, ovvero la presentazione di una dichiarazione sostitutiva degli investimenti effettuati (nel gennaio dell’anno successivo), in base alla quale il ministero seleziona gli aventi diritto e distribuisce le risorse (pubblicando poi apposito decreto). Solo dopo che è terminato questo iter è possibile utilizzare il credito d’imposta.
Entro il 31 gennaio 2021 andrà presentata la dichiarazione sostitutiva sugli investimenti effettuati nel 2020.
Ricordiamo in estrema sintesi che il bonus pubblicità è utilizzabile da imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali per gli investimenti pubblicitari effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.
I soggetti ammessi possono utilizzare il credito d’imposta, a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di ammissione, in compensazione da effettuare con il modello F24 attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle entrate. Se la somma supera i 150mila euro, bisogna invece attendere la comunicazione individuale di abilitazione. Per l’utilizzo del credito d’imposta occorre utilizzare il codice tributo 6900 denominato “Credito d’imposta – Investimenti pubblicitari incrementali stampa quotidiana e periodica anche on-line, emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali – articolo 57-bis, comma 1, decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50”.