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Maggio 28, 2020Convenzione europea dei diritti dell’ uomo: boom in Italia degli indennizzi da versare per gravi violazioni di diritti.
Luglio 7, 2020Nonostante il carattere ampiamente discrezionale che connota il provvedimento di revoca dell’incarico di assessore, l’amministrazione non può omettere qualsivoglia riferimento alle ragioni logico-giuridiche del provvedimento, ostando alla diversa ermeneutica la natura del medesimo, in quanto ascrivibile alla categoria degli atti amministrativi (e non degli atti politici), quindi soggetto all’obbligo di motivazione (articolo 3 della legge 241/1990).
Questo è il principio di diritto sancito dal Tar Campania con la sentenza n. 1966/2020 (si veda anche Il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 2 giugno).
Il fatto in oggetto, riguardava il presidente di una municipalità (ex circoscrizione), il quale ha adottato un decreto di revoca di un assessore municipale; l’assessore revocato si è opposto presentando ricorso.
Il Tribunale amministrativo campano ha ravvisato l’integrale illegittimità del provvedimento dovuta all’ampia carenza di motivazione. La sentenza parte dal presupposto che è pacifico in giurisprudenza il principio in base al quale la legge non pone vincoli contenutistici all’esercizio del potere di revoca dell’incarico di assessore.
Spetta, poi, al vertice dell’organo giuntale il potere di effettuare le più ampie valutazioni di opportunità politico-amministrativa da porre a base della decisione, che possono consistere nella prospettazione sia di esigenze di carattere generale, quali ad esempio rapporti con l’opposizione o rapporti interni alla maggioranza consiliare, sia di particolari esigenze di maggiore operosità ed efficienza di specifici settori dell’amministrazione locale sia di valutazione afferenti all’affievolirsi del rapporto fiduciario tra il capo dell’amministrazione e il singolo assessore.
Laddove il decreto di revoca sia privo del percorso motivazionale della revoca stessa, va da sé che l’atto non è in sintonia col principio dell’espressa motivazione sancito dalla legge 241/90.
Come affermato a sentenza ritiene valida la revoca purché sia sufficiente che le motivazioni di opportunità politica poste alla base della scelta si rivelino immuni da irragionevolezza; inoltre puntualizza che il Sindaco non instaura un tipico procedimento sanzionatorio, ma provvede alla rimozione da un incarico fiduciario, per cui l’atto è difficilmente sindacabile in sede di legittimità se non sotto l’aspetto dell’evidente arbitrarietà.
Secondo il Tar Milano, sentenza 453/2019, la revoca è valida purché le motivazioni di opportunità politica poste alla base della scelta si rivelino immuni da irragionevolezza, inoltre, puntualizza che quello del sindaco ovvero del presidente di municipalità, non è un tipico procedimento sanzionatorio, ma provvede alla rimozione da un incarico fiduciario, per cui l’atto è difficilmente sindacabile in sede di legittimità se non sotto l’aspetto dell’evidente arbitrarietà.
L’atto in questione, è stato quindi annullato, in quanto carente nell’indicazione del percorso logico-giuridico che ha indotto il vertice politico all’adozione della revoca dell’incarico assessorile.