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Febbraio 10, 2021Revocazione della sentenza definitiva per errore di fatto
Per aversi revocazione della sentenza è essenziale che l’errore di fatto riveli un carattere commissivo, consistendo in una errata valutazione espressa di esistenza o inesistenza del fatto, e non in una mera negligenza dello stesso.
Questo è il principio affermato dalla Corte di Cassazione, sez. VI Civile, nell’ordinanza n. 471 del 14 gennaio 2020.
La Corte di Cassazione, investita della questione, ha preliminarmente specificato che l’errore di fatto, riconducibile all’art 395 c.p.c, n. 4, deve comunque consistere in una mera svista materiale, la quale abbia indotto il giudice a credere nell’esistenza di un fatto decisivo che non abbia costituito oggetto di un punto controverso, su cui il giudice si sia pronunciato.
Pertanto, come già affermato dalla giurisprudenza maggioritaria (Cass. Sez. I, sentenza n. 3200 del 07/02/2017; Cass. Sez. V, sentenza n. 442 del 11/01/2018), l’art. 395, n. 4, c.p.c. limita la rilevanza e decisività dell’errore di fatto al solo caso in cui la decisione sia fondata sulla presunzione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, ovvero sull’infondatezza di un fatto la cui veridicità è positivamente stabilita, sempre che il fatto non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza abbia pronunciato.
In conclusione, dunque, nel caso oggetto della citata ordinanza, la liquidazione delle spese al Ministero non è stata operata sulla falsa supposizione che la parte contumace avesse supportato spese, e di conseguenza non configura come un errore di fatto ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n 4, ma una violazione dell’art. 91 c.p.c.
Nel caso in esame, pertanto, la Suprema Corte ha accolto il ricorso, limitatamente al motivo dedotto, ovvero la violazione dell’arti. 91 c.p.c, statuendo che non si era in presenza di un caso di revocazione ex art 395 c.p.c., n. 4.
Per questo motivo, la Corte ha annullato la propria precedente decisione di condanna dei ricorrenti al rimorso delle spese liquidate nel giudizio di merito nei confronti del Ministero.