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Il ritardo della Pubblica Amministrazione ed il risarcimento del danno per cittadino ed impresa
La Pubblica Amministrazione, se ritarda la gara fino a perdere i finanziamenti, deve risarcire l’impresa aggiudicataria provvisoria in caso di revoca del bando: ovvero il cosiddetto danno da contatto sociale, la lesione dell’obiettiva possibilità di stipula pur in assenza di un obbligo di prestazione.
La tutela deve però tener conto della posizione di tale soggetto, non più puro concorrente.
Lo chiarisce il Tar di Napoli – sentenza 4300/2016, Prima sezione, 14 settembre che ha accolto il ricorso di un consorzio stabile, aggiudicatario provvisorio di alcuni lavori di riqualificazione banditi da un Comune secondo l’offerta economicamente più vantaggiosa.
L’ente aveva revocato la gara poiché, per carenza di personale, aveva fatto slittare la pubblicazione del bando, i termini per parteciparvi e i tempi esaminare le offerte, non riuscendo così ad avviare i lavori entro la scadenza fissata per ottenere i fondi regionali.
Il progetto non era finanziabile con risorse interne (se non con debiti a bilancio) e aveva molte visibili anomalie, tali da sconsigliare la realizzazione.
Secondo i giudici, per la Pa vi è un’ipotesi di responsabilità da contatto qualificato, attualmente ricadente nella figura generale di cui all’articolo 2043 del codice civile, specificamente come paradigma di cattiva gestione dei tempi e dell’organizzazione del procedimento, posto il «nesso di causalità» tra la mancata conclusione della gara e la perdita della possibilità di stipula.
In questi casi però è necessario valutare il risarcimento del danno patrimoniale in base alla maggior rilevanza dell’aggiudicatario provvisorio rispetto agli altri concorrenti, rivestendo una posizione procedimentale di aspettativa più prossima al bene della vita, costituito dall’utilità finale che dal punto di vista del lato interno dell’interesse legittimo è data dal divenire aggiudicatario .
Inoltre Se un’Amministrazione non si pronuncia in tempo sull’istanza di permesso di costruire può pagare il risarcimento dei danni al privato, a condizione che questi possa dimostrare la correlazione tra il ritardo e il danno subìto.
È la conclusione cui è giunto invece il Tar Toscana con la sentenza 168/2017.
Permesso di costruire, ritardo e risarcimento I giudici hanno spiegato che, per ottenere il risarcimento, il danneggiato deve dimostrare non solo la violazione dei termini previsti dal procedimento per il rilascio del permesso di costruire, ma anche il dolo o la colpa dell’Amministrazione, la presenza di danno ingiusto e il nesso di causalità tra danno e condotta dell’Amministrazione.
Permesso di costruire e ritardo dell’Amministrazione Nel caso preso in esame dal tribunale Amministrativo, un privato aveva richiesto il permesso di costruire per la realizzazione di un fabbricato rurale ad uso magazzino e rimessa attrezzi, previa demolizione del manufatto esistente.
L’Amministrazione era rimasta in silenzio e aveva espresso il suo diniego tre anni dopo. Nel frattempo il Comune aveva approvato il piano strutturale. Secondo il privato che aveva richiesto il permesso di costruire, il diniego era dovuto al nuovo piano strutturale.
Se, invece, il Comune si fosse pronunciato prima, avrebbe avuto l’autorizzazione per la realizzazione degli interventi. Sulla base di questi motivi aveva presentato ricorso al Tar.
I giudici hanno respinto la sua domanda perché, riesaminando gli atti, hanno rilevato che l’istanza era incompleta. Anche se il Comune avesse rispettato i termini, il permesso sarebbe stato comunque negato.