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Non serve che a denunciare il reato di «disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone» (articolo 659 del Codice penale) sia una pluralità di persone: ne basta anche una sola, se emerge che potenzialmente il fracasso ne disturba anche altre.
Questo, in estrema sintesi, il senso della sentenza 18521, depositata il 2 maggio 2018 dalla III Sezione penale della Cassazione, che ha dato così un’interpretazione più severa di quella di numerose precedenti pronunce (dalla 45616/2013 quella più risalente 1406/97), che richiedevano «la produzione di rumori idonei ad arrecare disturbo o a turbare la quiete e le occupazioni non solo degli abitanti dell’appartamento sovrastante o sottostante la fonte di propagazione, ma di una più consistente parte degli occupanti il medesimo edificio».
Per la sentenza della Cassazione piu recente, invece, “ per la configurabilità della contravvenzione di cui all’art. 659 cod. pen. non sono necessarie né la vastità dell’area interessata dalle emissioni sonore, né il disturbo di un numero rilevante di persone, essendo sufficiente che il disturbo venga arrecato a un gruppo indeterminato di persone e non solo a un singolo, anche se raccolte in u ambito ristretto, come, ad esempio in un condominio”.
Il caso è partito dal rumore prodotto da un’associazione culturale, per cui il rappresentante legale era stato denunciato da una famiglia. Il tribunale, nel compiere gli accertamenti, aveva escluso che si configurasse solo un illecito amministrativo, sanzionato, in modo minore, nei casi di semplice violazione dei limiti sonori di cui alla legge 447/95 e al Dpcm del 14 novembre 1997.
Nel caso in questione, infatti, il disturbo aveva configurato il reato dell’articolo 659 del Codice penale perché le emissioni sonore erano tali da arrecare sicuramente disturbo a molti, e anzi una condòmina aveva anche cambiato casa, a causa del fracasso eccessivo, poco tempo addietro.
La Cassazione ha quindi respinto il ricorso del rappresentante legale dell’associazione culturale, che aveva basato le sue ragioni su argomentazioni di merito in relazione agli accertamenti del Tribunale ma soprattutto sulla questione del mancato coinvolgimento nel disturbo di una pluralità di persone e in un ambito territoriale ampio. Argomentazioni smontate dalla Corte proprio sulla scorta dell’irrilevanza del fatto che a lamentarsi sia anche una sola persona se di fatto il rumore arrivi comunque ad estendersi anche in abitazioni ubicate a 20 o 30 metri di distanza.
Anche in un caso analogo trattato nel maggio 2018 con la sentenza n. 18522, la suprema Corte ha rilevato che l’imputato aveva infierito con musica ad alto volume con gli amplificatori collocati all’esterno del locale di sua proprietà disturbando per lunghe ore la vita dei vicini.
Anche in questo caso il Tribunale aveva accertato che, anche se i denuncianti erano pochi, le emissioni di fatto erano in grado di disturbare moltissime persone e quindi il reato era pienamente configurato. In ambedue i casi i ricorrenti sono stati condannati a pagare le spese processuali e 2mila euro alla Cassa ammende