Rumori molesti alle abitazioni vicine
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Proprio in tema delle spese da sostenere c’è un’importante novità che riguarda la Tari, la tassa sui rifiuti.
Secondo la Commissione Tributaria di Massa Carrara è illegittimo che il Comune faccia pagare al non residente lo stesso importo di Tari previsto per i cittadini residenti, in virtù del principio di diritto comunitario e nazionale che “chi inquina paga”.
Chi ha una seconda casa non abitata per buona parte dell’anno può quindi richiedere una riduzione al Comune.
Vi è anche la possibilità di beneficiare dell’esenzione totale dalla Tari in caso di seconda casa non abitata e in presenza di determinate piu stringenti situazioni.
Bisognerà dimostrare che nella casa non ci vive nessuno e tra le novità importanti forniti dalla sentenza in esame vi sono proprio le modalità per dimostrare l’utilizzo dell’abitazione soltanto per pochi mesi all’anno.
Secondo la Commissione Tributaria di Massa Carrara il calcolo della Tari sulle seconde case deve essere effettuato in base alla quantità di rifiuti prodotti. La sentenza n. 182/1/17 stabilisce che il comune non può calcolare la tassa per i non residenti allo stesso modo previsto per i residenti.
Alla base della pronuncia della CTP vi è il principio stabilito dalla direttiva UE n. 2008/98/CE, secondo cui “chi inquina paga”: in tal senso è immediata la conclusione che chi ha una seconda casa utilizzata soltanto per le vacanze non produce la stessa quantità di rifiuti di un residente che vive la propria abitazione quotidianamente. Secondo questo principio, quindi, la Tari sulla casa di un non residente utilizzata soltanto durante le vacanze dovrà essere ridotta tenuto conto della quantità di rifiuti prodotta dal cittadini per i mesi di permanenza nell’immobile.
Al contribuente che aveva presentato ricorso contro l’importo troppo elevato della Tari e contro gli avvisi di pagamento inviati dal comune, la Commissione ha disposto l’applicazione di uno sconto del 30%. Il tutto, tuttavia, dopo aver fornito idonea dimostrazione dell’utilizzo della casa soltanto in determinati mesi dell’anno.
L’esenzione o la riduzione della Tari in caso di seconda casa non abitata, ovvero utilizzata soltanto per le vacanze e quindi per pochi mesi all’anno, sarà riconosciuta previa “prova dei fatti”. Nello specifico, il caso sopra analizzato e il ricorso del contribuente al quale è stato concesso uno sconto del 30% sulla quota variabile della Tari è stato accolto soltanto previa prova dell’utilizzo della casa per pochi mesi soltanto.
In merito a cosa fare nel caso in cui la Tari sia addebitata anche su una seconda casa non abitata si sono espressi più volte sia il MEF che la Cassazione, stabilendo che per provare che la casa è disabitata è possibile:
- dimostrare che nell’abitazione non sono attive le utenze di luce, gas e acqua;
- dimostrare che l’immobile non è arredato.
Gli ultimi chiarimenti sono stati forniti dal MEF che, nel corso di un interpellanza parlamentare dello scorso dicembre 2017, ha richiamato la sentenza della Cassazione n. 8383/2013 sostenendo che “solo l’assenza di arredi e di allacci ai servizi a rete permetterebbe di escludere totalmente gli immobili considerati dalla Tari”.
L’ulteriore elemento fornito dalla CTP di Massa Carrara riguarda le modalità per dimostrare che la casa è abitata soltanto durante le vacanze e quindi beneficiare non dell’esenzione totale ma di uno sconto sul calcolo della quota variabile: in tal caso sarà possibile provare la veridicità della propria posizione con il dettaglio dei consumi delle utenze.
Il comune può in ogni caso riservarsi la facoltà di verificare di persona che la casa sia sfitta e disabitata, anche se è bene sottolineare che si tratta di casi rari. Al netto dell’importante novità si attendono ulteriori chiarimenti e, soprattutto, di conoscere la posizione ufficiale del MEF in merito.