Compravendita lecita se l’ immobile è costruito con difformità, ma in presenza di un titolo ad edificare
Aprile 2, 2019Casi in cui è nullo l’ accertamento tributario inviato con raccomandata
Luglio 6, 2019Il comune di Palermo proponeva appello dinnanzi alla commissione tributaria regionale della Sicilia, avverso la sentenza con la quale la commissione tributaria provinciale aveva accolto in parte il ricorso proposto da Tizio avverso una cartella di pagamento relativa alla TARSU per l’anno 2008. La CTR della Sicilia rigettava l’appello confermando la sentenza di primo grado.
Avverso tale decisione il Comune ha proposto ricorso per cassazione eccependo la falsa applicazione dell’art. 64 del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 per avere la CTR individuato, quale motivo di illegittimità delle tariffe TARSU anno 2008, il precedente annullamento delle tariffe TARSU anno 2006.
Nelle more di questa controversia, sono entrate in vigore le nuove disposizioni in materia di pacificazione fiscale.
Difatti, il Decreto Legge sulla Pace fiscale (D. L. 119/2018 convertito in Legge 136/2018) prevede lo stralcio dei debiti fino a 1.000 euro. Si tratta di un “condono di mini-cartelle” che opera automaticamente, quindi senza che il contribuente debitore presenti alcuna domanda di adesione e riguarda carichi affidati tra il 2000 ed il 2010 all’Agente della riscossione (ex Equitalia).
In base all’ art. 4 di tale normativa, devono essere cancellati d’ufficio i debiti da bollo auto, multe, Ici, Tasi e gli altri tributi di singolo importo fino a 1.000 euro.
L’importo residuo oggetto di stralcio è calcolato alla data di entrata in vigore del decreto-legge, cioè al 24 ottobre 2018.
La legge dispone quindi l’annullamento automatico dei singoli debiti, affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, il cui importo residuo sia fino a mille euro, calcolato al 24 ottobre.
Tale importo è comprensivo di: capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo; sanzioni.
L’annullamento di tali debiti è automatico, quindi non è richiesta la presentazione di alcuna domanda da parte degli interessati.
L’annullamento opera d’ufficio ed è effettuato alla data del 31 dicembre 2018, per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili.
Il contribuente, con debiti rientranti tra quelli oggetto dello stralcio fino a 1000 euro, potrà controllare l’estinzione del debito anche consultando la sua posizione debitoria all’interno dell’area riservata sul portale dell’Agenzia delle Entrate riscossione.
Nella vicenda in esame, per il Comune, i giudici della Commissione Provinciale e Regionale avevano violato la normativa che prevedeva la ripartizione delle competenze tra Consiglio Comunale e Giunta e aveva altresì errato nel prendere in considerazione la sentenza del TAR.
Detto ciò, la Corte di Cassazione, senza neanche entrare nel merito del vicenda, ha evidenziato che: “la norma dell’art. 4 del D.L. 23.10.2018, n.119, convertito nella legge 17.12.2018, n. 136, ha previsto che “i debiti di importo residuo alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti per la riscossione dal 1 gennaio 2000 al 21.12.2010 sono automaticamente annullati“.
Dunque, la fattispecie in esame rientrava in detta previsione dato che il debito del contribuente per mancato pagamento della TARSU ammontava ad € 323,00 ed era relativo all’anno 2008.
In conclusione, alla luce di tutto quanto innanzi esposto, è stata quindi, pronunziata l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ex art. 4 del D.L. n. 119/2018 citato.