Novità del Consiglio di Stato in materia di appalti di fornitura di beni e criteri del bando di gara con punteggi relativi ad algoritmi
Febbraio 7, 2022Consiglio di Stato enuncia il corretto Il procedimento per gli sgomberi degli immobili pubblici occupati
Aprile 11, 2022Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1222 del 2022 ha dato il via libera all’ autocertificazione resa dal proprietario e da testimoni chiamati in causa da quest’ ultimo, per risalire alla data di realizzazione di un immobile e determinare se è abusivo o no. In mancanza di ulteriori elementi di segno contrario, secondo il giudice amministrativo, le dichiarazioni rese dai testimoni e dal proprietario devono essere considerate attendibili.
Il caso in oggetto atteneva alla richiesta di demolizione avanzata da un Comune, relativamente ad un garage realizzato senza permesso.
Secondo l’Amministrazione, il manufatto è stato realizzato dopo l’entrata in vigore della Legge 765/1967, che modificando la Legge urbanistica del 1942 (Legge 1150/1942) ha previsto l’obbligo generalizzato della licenza edilizia per tutti gli interventi edilizi, cioè nuove costruzioni, ampliamenti, modifiche e demolizioni di manufatti esistenti, nonché opere di urbanizzazione.
Il proprietario, avvalendosi di tre dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, rese da soggetti a conoscenza dello stato dei luoghi, ha contestato che l’immobile è stato realizzato in epoca precedente al 1° gennaio 1967.
Il Tar ha respinto il ricorso del proprietario, ma il Consiglio di Stato ha ribaltato la pronuncia. I giudici amministrativi hanno infatti affermato che l’onere di provare la data di realizzazione e la consistenza dell’immobile spetta al soggetto cui è stato contestato di aver commesso l’abuso. Se, però, quest’ultimo fornisce concreti elementi di riscontro, l’onere della prova si trasferisce all’Amministrazione.
Il CdS ha sottolineato che il Comune si è limitato ad affermare che il manufatto risultava esistente il 26 giugno 1975 sulla base del volo dell’Istituto Geografico Militare e che non era presente nei rilievi effettuati il 30 agosto 1954 sulla base degli stessi rilievi.
Pertanto, poteva essere plausibile, sulla base delle dichiarazioni testimoniali rese e dell’ assenza di indizi certi di segno contrario, che la costruzione del fabbricato fosse comunque avvenuta prima del 1967.
Per questi motivi, il CdS ha considerato attendibili le autodichiarazioni e annullato l’ordine di demolizione.